Legislatura: 17Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Primo firmatario: DI GIOIA LELLO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI LELLO MARCO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 20/05/2014 PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 20/05/2014 NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO IL 20/05/2014
PARERE GOVERNO IL 20/05/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014
CONCLUSO IL 20/05/2014
La Camera,
premesso che:
in moltissime città d'Italia si sono verificate situazione paradossali in virtù di quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata per i dipendenti della amministrazioni dello Stato al momento della cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o per qualsivoglia altra motivazione;
nel dibattito al Senato si è, opportunamente, intervenuti al fine di migliorare tale norma concedendo la permanenza per ulteriori tre anni in caso di pensionamento e la permanenza in caso che il locatario sia riformato totalmente o parzialmente per malattia anche non dipendente da cause di servizio;
si è riconosciuto un periodo di permanenza maggiore ma non si è data la possibilità, per chi ha svolto un servizio a favore dell'intera comunità, di poter continuare ad usufruire di quell'alloggio in caso di comprovato e grave disagio socio-economico;
appare quindi necessario, una volta modificata la norma, arrivare ad una definizione più completa che tenga conto della realtà economica dei soggetti interessati,
impegna il Governo
a verificare la possibilità, attraverso successivi interventi legislativi, di modificare quanto attualmente disposto dall'articolo 1818 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 al fine di prevedere che «in ogni caso, qualora al momento del pensionamento l'assegnatario o, in caso di decesso, il coniuge o gli aventi diritto, non siano proprietari di altro immobile adeguato al proprio nucleo familiare nella regione di residenza e rientrino nel reddito previsto per la decadenza dell'assegnazione in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'alloggio è assegnato in maniera definitiva al locatario sino al permanere di tali requisiti».
9/2373/4. Di Gioia, Di Lello, Pastorelli.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):assegnazione di alloggio
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