Legislatura: 17Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/05/2014 DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/05/2014
ACCOLTO IL 28/05/2014
PARERE GOVERNO IL 28/05/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/05/2014
CONCLUSO IL 28/05/2014
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca alcune novelle ed integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, posta dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni;
l'articolo del decreto, al comma 1 lettera a), reca la proroga dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, conformi ad ulteriori requisiti rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche;
si tratta dell'ennesimo rinvio all'attuazione della definitiva ed improcrastinabile chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture che, ad oltre un secolo dalla fondazione, risultano superate, fallimentari nonché inadeguate, sia per quanto concerna la cura e la riabilitazione degli internati, sia per l'affronto che esse rappresentano al grado di civiltà del Paese;
attualmente in Italia sono presenti sei ospedali psichiatrici giudiziari dislocati ad Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Salerno e Reggio Emilia e tali strutture ospitano ad oggi circa 1.000 soggetti, a fronte di una capienza massima nettamente inferiore;
molti internati non presentano alcuna pericolosità sociale e sono da anni in attesa di un trasferimento in comunità terapeutiche, ma continuano a rimanere rinchiusi in deroga alle disposizioni vigenti;
di ergastolo bianco (o nascosto) si parla a proposito della misura di sicurezza dell'internamento negli ospedali psichiatrici giudiziari (ex articolo 215 n. 3 e 222 codice penale) che, di rinnovo in rinnovo, assume troppe volte la forma di una vera e propria reclusione sine die;
le misure di sicurezza, a differenza delle pene, sono sanzioni dalla durata indeterminata ex ante, passibili di essere prorogate. La loro durata è predeterminata, all'atto dell'applicazione, solo nella misura minima, ma è indeterminata nel massimo. Alla scadenza del termine minimo di durata, il giudice procede al riesame della pericolosità, che può condurre alla revoca della misura, ovvero alla sua proroga per un nuovo periodo minimo di durata, al termine del quale si procederà a un nuovo riesame; e così via fino a che il giudizio sulla pericolosità non risulti negativo (articolo 208 codice penale). A norma dell'articolo 207 codice penale, infatti, le misure di sicurezza non possono essere revocate, se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere pericolose;
la norma ha in sé la possibilità di una proroga ad libitum delle misure di sicurezza. Non a caso, l'articolo 222 del codice penale fissa la durata minima dei ricoveri in Opg senza prevedere dei massimi edittali;
il fenomeno degli ergastoli bianchi in Italia è piuttosto un qualcosa di sistematico: sono quattrocento, un quarto del totale, gli internati giudicati dimissibili perché non più socialmente pericolosi, e che ciononostante si trovano ancora rinchiusi,
impegna il Governo
a monitorare la puntuale applicazione del divieto di ergastolo bianco anche alle pene in corso di esecuzione.
9/2325/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Businarolo, Colletti.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2011 0211
EUROVOC :detenuto
stabilimento penitenziario