ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02325/022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 235 del 28/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/05/2014


Stato iter:
28/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/05/2014
DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/05/2014

PARERE GOVERNO IL 28/05/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/05/2014

CONCLUSO IL 28/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02325/022
presentato da
GIORDANO Silvia
testo di
Mercoledì 28 maggio 2014, seduta n. 235

   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 2325 reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
    il decreto-legge si compone di due articoli e dispone in particolare:
     a) di posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, prorogando al 31 marzo 2015 il termine per la loro sostituzione con le nuove strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) (lettera a);
     b) di prevedere che il giudice disponga nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), salvo quando siano acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura (termine molto generico) non è idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale (lettera b), come sostituita dal Senato.
     c) il comma 2 attribuisce poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto;
    il Senato ha approvato modifiche con le quali in particolare si dispone che:
     1) l'accertamento di pericolosità sociale avviene unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona (comma 1, lettera b));
     2) la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale (comma 1, lettera b));
     3) le misure di sicurezza provvisorie, compreso il ricovero nelle REMS, non possono durare oltre il tempo della pena detentiva (comma 1-quater);
     4) le regioni predispongono programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedono a riqualificare i dipartimenti di salute mentale (comma 1-ter) organizzano corsi di formazione per i percorsi terapeutici (comma 1-bis);
     5) entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione è attivato, presso il Ministero della salute, un tavolo per il superamento degli OPG con funzioni di monitoraggio e coordinamento (comma 2-bis),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dalle disposizioni di cui in premessa al fine di provvedere al commissariamento della regione che dalla comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 52 del 2014 non garantisca il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, senza attendere l'intera durata del semestre, ovvero del termine previsto ma che questo avvenga nei termini più rapidi possibili evitando azioni dilatorie incomprensibili.
9/2325/22Silvia Giordano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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