Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
RESPINTO IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
alle plusvalenze derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo II del provvedimento al nostro esame si applicherà la misura fiscale agevolativa, la quale prevede un'imposta sostitutiva con un'aliquota pari al 12 per cento (di cui al comma 148 della legge di stabilità 2014, per i beni non ammortizzabili), in luogo della sottoposizione a IRES e IRAP secondo le regole generali;
il comma 6 dell'articolo 6, al fine di costituire un mercato delle partecipazione al capitale di Banca d'Italia e al fine di favorire effettivamente gli scambi, dispone che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto in esame) iscrivano le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading);
restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che obbliga alcune tipologie societarie (tra cui banche ed assicurazioni) a redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali;
l'articolo 1, comma 148 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) dispone che al predetto trasferimento delle quote all'interno delle scritture contabili dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia si applichino alcune disposizioni del DM 8 giugno 2011 e, in particolare le disposizioni concernenti (articolo 4) la valenza fiscale attribuita agli strumenti finanziari sottoposti a riclassificazione;
il predetto comma 148 della legge di stabilità 2014 consente:
di applicare l'articolo 4 sul rilievo fiscale delle attività riclassificate in una categoria IAS 39 all'ipotesi de qua (la quota di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è ex lege classificata come attività detenuta per la negoziazione), qualunque fosse la categoria in cui le quote erano precedentemente classificate;
di sottoporre i maggior valori derivanti dalla riclassificazione contabile delle quote (che le attività detenute per la negoziazione sono infatti valutate al fair value), aventi rilievo fiscale, all'imposta sostitutiva al 12 per cento (di cui al comma 143 della legge di stabilità, per i beni non ammortizzabili), in luogo della sottoposizione a IRES e IRAP secondo le regole generali;
tutto questo insieme di norme configura un regalo fiscale notevole agli istituti di credito partecipanti al capitale di Banca d'Italia stimabile in più di 1,5 miliardi di euro di mancate entrate tributarie;
inoltre, il pagamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota super agevolata del 12 per cento potrà avvenire in tre rate annuali,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative per sottoporre le plusvalenze derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo II del decreto al nostro esame all'Ires, all'Irap ed alle eventuali addizionali.
9/1941/5. Piazzoni, Paglia, Lavagno.
EUROVOC :fiscalita'
banca