Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: AIRAUDO GIORGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/01/2014 Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
NON ACCOLTO IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
DISCUSSIONE IL 28/01/2014
RESPINTO IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 4 del provvedimento al nostro esame individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia;
si tratta in particolare di:
banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
fondazioni bancarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;
enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia;
il comma 4 dell'articolo 6 abroga il comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005, il quale prevedeva la ridefinizione con regolamento dell'assetto proprietario della Banca d'Italia e la disciplina del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici: «10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici.»;
tale Regolamento non è mai stato emanato;
il comma 10 citato, peraltro, non contrasta – come sostenuto da alcuni – con l'indipendenza della Banca d'Italia. Lo stesso Draghi intervenendo al Parlamento (2006) ebbe a riconoscere che per assicurare tale indipendenza «le indicazioni comparate mostrano un ampia varietà di soluzioni. Il modello di una proprietà esclusivamente pubblica, pur essendo diffuso (Francia, Germania), non è l'unico». Non è l'unico, ma comunque è del tutto compatibile con l'indipendenza della banca centrale;
sarebbe utile che al capitale della Banca d'Italia partecipassero almeno le Regioni il cui possesso di piccole quote azionarie non rischia certo mettere in discussione l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative affinché sia garantita la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano al capitale della Banca d'Italia.
9/1941/4. Airaudo, Paglia, Boccadutri, Lavagno, Marcon.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )
EUROVOC :capitale sociale
regione
ente pubblico
banca