ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: FITZGERALD NISSOLI FUCSIA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARUSO MARIO PER L'ITALIA 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 28/01/2014
Resoconto FITZGERALD NISSOLI FUCSIA PER L'ITALIA
 
INTERVENTO GOVERNO 28/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 28/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/01/2014

DISCUSSIONE IL 28/01/2014

ACCOLTO IL 28/01/2014

PARERE GOVERNO IL 28/01/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/020
presentato da
FITZGERALD NISSOLI Fucsia
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, ha stabilito che «... per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità Immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;
    le disposizioni citate, legittimano una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;
    la suddetta norma è stata superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia e successivamente il decreto-legge 16/2012 ha previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità;
    considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento della citata tipologia immobiliare come «secondaria» con tutte le conseguenze in termini di entrate economiche;
    appare opportuno evidenziare che il Governo si è impegnato in più occasioni a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità immobiliare dei residenti oltre confine, in chiara ottemperanza con quanto sancito dalla legge n. 75 del 1993,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni già presi in materia di riconoscimento dell'abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
9/1941/20. (Testo modificato nel corso della seduta). Fitzgerald Nissoli, Caruso.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 1993 0016

EUROVOC :

detrazione fiscale

cittadino della Comunita'

comune