ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/165

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2014


Stato iter:
29/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 27/01/2014
Resoconto RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/01/2014
Resoconto RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto CASTELLI LAURA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto TACCONI ALESSIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/01/2014

NON ACCOLTO IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/01/2014

DISCUSSIONE IL 29/01/2014

RESPINTO IL 29/01/2014

CONCLUSO IL 29/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/165
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 30 in esame, all'articolo 3, disposizioni in materia di immobili pubblici;
    l'articolo 3, al comma 1, prevede che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248 si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    il sesto comma del citato articolo 40 prevede la possibilità di presentare domanda di sanatoria, ai fini urbanistico-edilizi, relativamente a immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile, sempre che l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    la domanda di sanatoria – relativamente agli immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento;
    l'articolo 3, al comma 1, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 estende la possibilità di presentare domanda di sanatoria per gli immobili interessati dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica;
    il capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato e modificato da successivi provvedimenti legislativi, definisce, tra le altre cose, non suscettibili di sanatoria, le opere realizzate in contrasto con i vincoli, elencati nell'articolo 33 della stessa legge e qualora detti vincoli comportino in edificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse;
    lo stesso articolo 33 stabilisce che sono escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1o giugno 1939, n. 1089, ossia sui beni culturali di cui alla parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che non siano compatibile con la tutela medesima;
    lo stesso capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 fissa le condizioni in presenza delle quali le opere costruite su aree sottoposte a vincoli possono essere sanate, e disciplina la procedura da osservare in questi casi stabilendo che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è, comunque, subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso;
    la disposizione normativa introdotta con il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, con specifico riferimento agli immobili pubblici oggetto di atti di trasferimento già sottoscritti, può innescare dei contenziosi tra le parti, in caso di non suscettibilità di sanatoria delle opere realizzate ovvero di rigetto della domanda di sanatoria,

impegna il Governo:

   1. a provvedere affinché l'Agenzia del Demanio comunichi ai soggetti che hanno sottoscritto atti di trasferimento di immobili pubblici – per i quali non è decorso il termine di 12 mesi fissato dall'articolo 3, comma 1 – la data entro la quale possono presentare domanda di sanatoria, di cui all'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985, informandone contestualmente, con appositi avvisi pubblici, i comuni nel cui territorio è ubicato l'immobile oggetto della compravendita;
   2. con particolare riferimento agli immobili pubblici oggetto di atti di trasferimento, già sottoscritti e divenuti comunque efficaci, a intervenire – anche nel primo provvedimento di iniziativa governativa utile – per definire:
    a) il regime giuridico degli stessi immobili, in caso di non suscettibilità di sanatoria delle opere realizzate ovvero di rigetto della domanda di sanatoria di cui all'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985, presentata nei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame;
    b) i procedimenti da osservare – in caso di non suscettibilità di sanatoria delle opere realizzate ovvero di rigetto della domanda di sanatoria di cui all'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985 – per provvedere alla demolizione delle opere abusive, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e/o alla rifunzionalizzazione degli immobili e delle aree in questione, compatibile con la strumentazione urbanistica e i regolamenti edilizi approvati e vigenti ovvero comunque adottati;
   inserire nei provvedimenti con i quali vengono indette le aste pubbliche per la cessione degli immobili pubblici, l'indicazione concernente la sussistenza dell'obbligo di presentare la domanda di sanatoria, di cui all'articolo comma 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985;
   sospendere, in modo espresso, l'efficacia degli atti di trasferimento degli immobili – per i quali è necessario presentare la domanda di sanatoria, di cui all'articolo comma 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985 – al buon esito del procedimento di rilascio della sanatoria edilizia.
9/1941/165Rizzo.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DEL DEMANIO, L 1985 0047

EUROVOC :

licenza edilizia

edificio pubblico