Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: GIORDANO GIANCARLO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento al nostro esame, come modificato durante l'esame del decreto legge al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia;
in particolare, si ribadisce che la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, analogamente a quanto previsto per la BCE dall'articolo 282, paragrafo 3, del Trattato UE;
a livello nazionale, le principali fonti normative che riguardano funzioni e organizzazione dell'istituto sono:
il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB);
il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
il decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Trattato CE in materia di politica monetaria e SEBC);
la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari);
il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (norme di coordinamento del TUB e del TUF con la legge 28 dicembre 2005, n. 262);
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 (approvazione del nuovo Statuto);
e infine il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, che ha concluso l'iter di approvazione delle modifiche allo Statuto della Banca d'Italia, indotte dal decreto legge in esame;
la governance della Banca si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale, e ribaditi dallo Statuto;
l'organizzazione della Banca d'Italia è stata significativamente modificata dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, ed in particolare il comma 7 dell'articolo 19 ha limitato a sei anni il mandato del Governatore (nell'assetto previgente mancava un limite temporale alla sua durata nella carica), con la possibilità di un solo rinnovo;
gli altri membri del Direttorio durano in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo. Ai sensi del comma 8, la nomina del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
i componenti di altre Autorità indipendenti, quali quelli dell'Antitrust (legge n. 287 del 1990 – articolo 10, comma 3) oppure quelli delle Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge n. 481 del 1995 – articolo 2, comma 8), proprio per rafforzare i criteri di autonomia e di indipendenza di tali istituzioni prevedono un solo mandato (di 7 anni) non rinnovabile;
sarebbe opportuno che per il medesimo scopo in particolare il mandato del Governatore della Banca d'Italia fosse non rinnovabile alla sua scadenza,
impegna il Governo
a prendere le opportune iniziative legislative al fine di prevedere per il Governatore della Banca d'Italia un unico mandato non rinnovabile.
9/1941/14. Giancarlo Giordano, Di Salvo, Paglia, Marcon, Boccadutri.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )
EUROVOC :banca
legislazione antitrust