Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: GIORDANO SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/01/2014 Resoconto GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE GOVERNO 27/01/2014 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 28/01/2014 Resoconto D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 28/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
DISCUSSIONE IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
DISCUSSIONE IL 28/01/2014
NON ACCOLTO IL 28/01/2014
PARERE GOVERNO IL 28/01/2014
RESPINTO IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
risultano estremamente penalizzanti per il comparto primario le disposizioni introdotte in materia di imposta municipale sperimentale;
vista l'urgenza di rivedere la fiscalità agricola, e in particolare, l'IMU rurale, al fine di disporre a regime l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli;
al fine di quantificare il minor gettito derivante dalla non debenza della seconda rata dell'imposta municipale sperimentale disposta dal provvedimento in esame, si è considerato il gettito IMU riferito all'anno 2012;
tuttavia che il gettito dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché quelli non coltivati, è un aggregato più ristretto rispetto a quello dell'anno 2012 che riguardava tutti i terreni e che la stessa considerazione è da farsi per il gettito riferito ai fabbricati rurali ad uso strumentale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ricalcolare l'entità del gettito associato alle diverse fattispecie che hanno portato alla quantificazione stimata con riguardo alle differenze previste dalle disposizioni di cui al provvedimento in titolo rispetto a quanto stabilito dal decreto-legge n. 54 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dal decreto n. 102 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al fine di precisare l'importo complessivo dell'onere derivante dalla non debenza dell'IMU rurale e riassegnare al comparto primario le maggior risorse finalizzate al ristoro del minor gettito complessivo.
9/1941/124. Silvia Giordano.
EUROVOC :imposta locale
terreno agricolo
fabbricato rurale