Legislatura: 17Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Primo firmatario: CAPUA ILARIA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/10/2013 BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
ACCOLTO IL 03/10/2013
PARERE GOVERNO IL 03/10/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/10/2013
CONCLUSO IL 03/10/2013
La Camera,
premesso che:
il comma 2 dell'articolo 1, nel testo come sostituito dal Senato, affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerche scientifiche la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle stesse ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;
la norma specifica, inoltre, che l'accesso aperto si realizza:
a) al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno. Si intenderebbe, dunque, che debba trattarsi di una pubblicazione on-line;
b) ovvero tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro 24 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;
il testo del decreto-legge, invece, prevedeva l'obbligatorietà del deposito dei risultati delle ricerche indicate in archivi elettronici, entro 6 mesi dalla pubblicazione;
il 17 luglio 2012 la Commissione europea ha adottato la raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in cui, tra le altre cose, ha ricordato di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenga quanto prima possibile, e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adeguare in tempi rapidi la normativa contenuta nel presente provvedimento alla raccomandazione della Commissione europea citata in premessa, ed in particolare rispetto ai tempi di accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito delle attività di ricerca.
9/1628/31. Capua.
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