ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01628/026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: POLIDORI CATIA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/10/2013


Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/10/2013
BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/10/2013
Resoconto POLIDORI CATIA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 03/10/2013
Resoconto BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/10/2013

ACCOLTO IL 03/10/2013

PARERE GOVERNO IL 03/10/2013

DISCUSSIONE IL 03/10/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01628/026
presentato da
POLIDORI Catia
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento, introdotto al Senato, prevede che «al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali... interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini ...le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione»;
    il testo in esame si presta ad interpretazioni arbitrarie ed estensive, al di la di quelli che possono essere i limiti consentiti dalla legge:
     1) l’incipit, con il verbo «contrastare» sembra voler imputare una sorta di disvalore al lavoro ambulante nelle aree pubbliche aventi particolare valore culturale, non riconoscendo che in molti casi si tratta di attività svolte anche da decenni e debitamente autorizzate;
     2) i concetti di «decoro» del bene culturale e persino quello di «aree contermini» sono talmente lati da consentire qualsiasi arbitraria interpretazione, difforme tra le diverse aree del Paese e difforme persino negli stessi luoghi a seconda della soprintendenza o dell'amministrazione locale preposte;
    in questa fase di gravissima crisi economica, il testo in esame si configura come lesivo di un settore, quello del commercio ambulante, in cui operano a livello nazionale 180.000 imprese, 90.000 delle quali autorizzate ad operare nei centri storici e che dà lavoro a circa 360.000 addetti;
    il testo in esame non provvede a colpire la vera piaga delle aree turistiche e culturalmente sensibili del nostro Paese e cioè il commercio ambulante abusivo posto in essere in particolare da cittadini extracomunitari, i quali vendono merci contraffatte, usurpative o comunque non correttamente importate, sulla vendita delle quali non è versata alcuna imposta;
    in forza delle norme attualmente vigenti, in base alle quali la clandestinità è praticamente un diritto, questi soggetti non sono facilmente identificabili e di conseguenza non sono praticamente sanzionabili, al contrario degli operatori regolarmente registrati; inoltre le procedure di sequestro delle merci non in regola sono talmente complesse da essere applicabili solo nel quadro di operazioni di contrasto ad ampio respiro e non certo nell'ambito dei controlli che dovrebbero svolgersi quotidianamente;
    quanto sta accadendo a Pisa, dove una sentenza del TAR ha ordinato lo sgombero di banchi regolarmente registrati in Piazza del Duomo, è emblematica di quanto certa magistratura e talune pubbliche amministrazioni siano ormai schierati contro i cittadini che lavorano:
     il TAR si è ben guardato di tener conto delle esigenze di sostentamento di decine di famiglie e quindi non ha chiesto, come avrebbe potuto, che i provvedimenti fossero applicati con misura e in accordo tra le parti;
     il comune di Pisa non ha inteso esaminare le proposte della controparte, adducendo un ritardo nella presentazione, quasi che i cittadini dovessero adeguarsi alle esigenze del comune e non il contrario;
     il comune ha schierato un «imponente servizio d'ordine di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani» (così lo definiscono le agenzie di stampa) contro i propri cittadini, «rei» di difendere i propri mezzi di sostentamento;
     la posizione delle organizzazioni imprenditoriali locali (Confcommercio e Confesercenti), che solidarizzano con i proprietari delle bancarelle di Piazza del Duomo è ritenuta del tutto irrilevante;
     le soprintendenze, in particolare dopo l'approvazione della norma in titolo, possono estendere l'applicazione dei concetti di «tutela e di valorizzazione» senza tener in alcun conto il necessario contemperamento delle diverse esigenze;
    i fatti di piazza del Duomo a Pisa rischiano di replicarsi in tutte le aree di rilevante importanza culturale e turistica del Paese: da Venezia, a Firenze, a Roma, a Pompei, ma anche in ambiti più ristretti, come Tivoli, Verona, Caserta etc..,

impegna il Governo:

   a stabilire, in sede di applicazione dell'articolo 4-bis del provvedimento, che le determinazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze, devono essere adottate di concerto con gli enti locali, sentite le locali associazioni imprenditoriali, tenuto conto delle necessità di lavoro dei soggetti che esercitano, nel luogo oggetto di determina, attività commerciali e artigianali in forma su posteggio debitamente autorizzate e tenuto conto che l'esigenza fondamentale da tutelare è il decoro delle installazioni e il fatto che queste non debbano ostacolare il passaggio dei turisti o disturbare la fruizione visiva del bene culturale al fine di salvaguardare le attività già autorizzate;
   a rafforzare le norme sul contrasto al commercio ambulante abusivo e illegale e a semplificare le norme sul sequestro delle merci contraffatte usurpative o illegalmente detenute, eventualmente valutando la possibilità di introdurre una sorta di «sequestro in flagranza»;
   a rafforzare, nell'ambito del contrasto al commercio ambulante abusivo e illegale, i poteri di segnalazione dei soggetti legalmente operanti nel commercio e delle loro associazioni, mediante la previsione che gli enti locali possano costituire task forces dedicate e immediatamente operative;
   a valutare la possibilità di consentire l'introduzione, tramite provvedimenti degli enti locali, la registrazione dei soggetti che operino «in costume» nei pressi di aree storicamente o culturalmente significative, dettando regole di comportamento e tenendo conto delle realtà già in essere, con la finalità di regolamentare il settore e di ampliare le possibilità di lavoro dei nostri concittadini.
9/1628/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del patrimonio

commercio ambulante

bene culturale

politica culturale

semplificazione legislativa

ente locale

comune