Legislatura: 17Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Primo firmatario: SALTAMARTINI BARBARA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 03/10/2013 BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/10/2013
ACCOLTO IL 03/10/2013
PARERE GOVERNO IL 03/10/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/10/2013
CONCLUSO IL 03/10/2013
La Camera,
premesso che:
il commercio costituisce settore preminente dell'attività economica nazionale e come tale regolamentato in via primaria dall'articolo 117 della Costituzione che attribuisce riserva di legge alle regioni ed agli enti locali;
le aree pubbliche aventi particolare calore archeologico, storico, artistico e ambientale sono anch'esse oggetto di tutela costituzionale con attribuzione alle soprintendenze statali di speciali potestà tutorie;
l'articolo 4-bis del provvedimento in discussione, come approvato dal Senato prevede il contrasto anziché la disciplina all'esercizio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigente di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento atta necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
occorre contemperare le esigenze predette nel bilanciamento, degli opposti interessi pubblici e privati connessi alla funzione pubblica di disciplina delle attività commerciali, in specie su aree pubbliche, e di tutela dei beni culturali;
si rende necessario procedere ad una disciplina unitaria di rango primario nel rispetto della normativa costituzionale al fine di delimitare l'ambito oggetto di tutela dei beni e delle attività commerciali, soprattutto nell'ambito del settore commerciale su aree pubbliche con specifica distinzione tra attività itineranti e attività su posteggio concessionate, con specifica tutela dei dirmi acquisiti dagli operatori esercenti su posteggio nelle aree interessate;
e ciò anche al fine di prevenire e reprimere fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione nelle aree protette a tutela altresì dei flussi turistici cui sono interessate le aree in discussione oggetto di tutela da parte delle amministrazioni statali e locali, con intervento precipuo delle soprintendenze,
impegna il Governo
a stabilire, in sede di applicazione dell'articolo 4-bis del provvedimento, che le determinazioni delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, siano intraprese di concerto con gli enti locali e siano prese in adeguata considerazione le posizioni giuridiche degli esercenti legittimamente autorizzati adottando apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzatone, tra cui attività itineranti e non autorizzate.
9/1628/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini.
EUROVOC :protezione del patrimonio
politica culturale
impresa commerciale
archeologia
bene culturale
contraffazione