ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01628/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: SAMMARCO GIANFRANCO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/10/2013


Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/10/2013
BRAY MASSIMO MINISTRO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/10/2013

ACCOLTO IL 03/10/2013

PARERE GOVERNO IL 03/10/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01628/020
presentato da
SAMMARCO Gianfranco
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 4-bis, comma 1-bis, del disegno di legge in oggetto (Conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) si prevede di contrastare nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    pur condividendo l'esigenza di tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra Nazione depositaria della più alta percentuale di beni storici di tutto il mondo, non va sottovalutato il valore economico che le occupazioni del suolo pubblico portano alle casse degli enti locali, nonché il prodotto interno lordo e l'occupazione che generano le imprese commerciali che operano in queste aree e che verrebbero penalizzate in un contesto di grave crisi economica;
    nell'attuale formulazione, la norma dell'articolo 4-bis comma 1-bis mette a rischio migliaia di imprese ambulanti e posti di lavoro sul territorio nazionale;
    comunque non viene colpita la piaga dell'abusivismo commerciale, mentre vengono puniti ingiustamente soltanto gli operatori rispettosi delle regole;
    gli enti locali hanno già a disposizione tutti gli strumenti utili a tutelare i beni culturali esistenti e che il rilascio delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è di competenza dei comuni;
    è necessario un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che sono, comunque, sensibili al tema della compatibilità tra commercio ambulante e beni culturali;
    il commercio su aree pubbliche costituisce un'importante risorsa per le città italiane che rappresentano la meta di milioni di turisti;
    nell'attuale formulazione, la norma dell'articolo 4-bis comma 1-bis può, dunque, procurare danni incalcolabili a un settore commerciale che a livello nazionale vale 15 miliardi di euro l'anno, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di oltre 100 mila persone;
    molti operatori hanno provveduto in tempi recenti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture commerciali sostenendo spese non trascurabili;
    si avrebbero dunque pesanti ricadute in termini sia occupazionali che sociali,

impegna il Governo

affinché nell'applicazione dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, siano in ogni caso prese in adeguata considerazione le posizioni giuridiche degli esercenti legittimamente autorizzati e che i provvedimenti delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, siano sempre adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria.
9/1628/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Sammarco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del patrimonio

impresa commerciale

politica culturale

bene culturale

soppressione di posti di lavoro