ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/077

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2013
RAGOSTA MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2013
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013

PARERE GOVERNO IL 07/08/2013

DISCUSSIONE IL 07/08/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/077
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 515 della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione già molto esigua rispetto alla sua finalizzazione, pari a 188 milioni per il 2014 di 252 milioni per il 2015 e di 242 milioni a decorrere dal 2016, volto ad esentare dall'IRAP a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    il provvedimento all'esame dell'aula dispone all'articolo 12, comma 1, lettera e), a parziale copertura degli oneri, una riduzione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015 del suddetto Fondo, alla quale va aggiunta la riduzione già disposta dal DL 4 giugno 2013, n. 63, all'articolo 21, comma 3, lettera e-bis), di 15 milioni nel 2014 e di 35 milioni a decorrere dal 2015;
    è del tutto evidente che le due disposizioni operano un cospicuo abbattimento degli importi appostati dalla legge di stabilità 2013 al fine di coprire gli oneri derivanti dal mancato gettito della suddetta esenzione fiscale;
    i requisiti per l'esenzione dall'Irap sono individuati nell'assenza di lavoratori dipendenti o assimilati e nell'impiego di beni strumentali non superiori ad un valore al momento indeterminato, il cui ammontare sarà fissato con decreto successivo del ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
    attualmente quindi l'Irap non è dovuta se l'attività è svolta in assenza degli elementi che caratterizzano l'autonoma organizzazione: vale a dire che ove non vi sia l'impiego di lavoro altrui (dipendenti o collaboratori) e i beni strumentali non eccedono quelli di un qualunque contesto familiare (rientra in tale categoria, ad esempio, il possesso di computer, fax, stampante, autovettura di modico valore);
    già la prima sentenza della Corte di Cassazione (16 febbraio 2007, n. 21203) in materia di professionisti ha chiarito che l'attività professionale non necessariamente si connota dell'elemento dell'organizzazione, in mancanza della quale il professionista è escluso dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive;
    diverse sono le Sentenze che hanno ribadito l'esenzione di imposta per i piccoli imprenditori, per citarne alcune: Corte di Cassazione, Sentenze n. 21122-21123-21124 del 13/10/2010; della medesima opinione la Corte Costituzionale, con Sentenza 21 maggio 2001, n. 156;
    caso emblematico è quello oggetto della Sentenza n. 10271 del 10 maggio 2011 della Corte di Cassazione: quello di un medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, a cui era stato negato il rimborso Irap da parte dell'Agenzia, adducendo come motivazione la locazione dello studio in cui il professionista esercitava la propria attività in convenzione col servizio sanitario (l'Amministrazione reputava tale elemento come rappresentativo di autonoma organizzazione). I giudici del merito hanno rigettato tale posizione in quanto l'ufficio locato non figurava come elemento di autonoma organizzazione perché necessario allo svolgimento e al mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria. Sentenza confermata poi dalla Suprema Corte;
    la questione, nonostante giurisprudenza univoca e costante, non è così scontata né è da ritenersi risolta, in quanto sono circa 60 mila i contenziosi tra l'Agenzia delle entrate e i soggetti che ritengono di essere esenti dall'IRAP (e che di solito ne escono vincenti);
    è da ritenersi necessario, dunque, un intervento normativo atto a definire con chiarezza i presupposti per l'esonero dal pagamento della suddetta imposta,

impegna il Governo:

   a tenere nel debito conto gli orientamenti della giurisprudenza sopraindicati espressisi nel tempo, emanando disposizioni normative chiare che definiscano i presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'Irap;
   a provvedere, in sede di presentazione della prossima legge di stabilità per il 2014, ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 228 del 2013, di ulteriori 150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, al fine di rendere pienamente effettiva la sua finalizzazione.
9/1458/77Paglia, Lavagno, Ragosta.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( IRAP )

EUROVOC :

esenzione fiscale

imposta locale

salariato

debito

rimborso