ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/073

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2013
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2013
DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013

PARERE GOVERNO IL 07/08/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/073
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   in sede di esame dell'AC 1458: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»;
   premesso che:
    il decreto-legge in esame ha come obiettivo quello di favorire l'occupazione giovanile, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e, al contempo, di ridurre le disuguaglianze occupazionali tra aree geografiche del Paese;
    a partire dagli anni novanta del secolo scorso, furono sviluppate politiche attive di lavoro per far fronte all'emergenza lavorativa di lavoratori in cassa integrazione, in mobilità e disoccupati di lungo corso, creando la figura del lavoro socialmente utile (LSU) da svolgere a favore degli Enti Locali (comuni e province). Ai lavoratori impiegati veniva corrisposto un sussidio, pagato dallo Stato, senza che tra essi e i soggetti ai quali veniva prestata l'attività lavorativa si instaurasse un rapporto di lavoro subordinato;
    la costante giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato che: «le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego; e ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); e riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dai datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali» (per tutte Cons. St. n. 3664 del 2007; n. 1253 del 2007);
    circa 15 mila unità di lavoratori impegnati in attività di lavoro socialmente utile vennero impiegati nelle scuole provinciali e comunali in sostituzione di personale ausiliario ATA, assistenti, custodi, sorveglianti e altre figure professionali operanti nell'ambito scolastico;
    con il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, recante «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili», venne stabilito che la proroga dell'impiego di personale in lavori socialmente utili, nel frattempo cresciuti a dismisura, fosse subordinato ad un percorso di stabilizzazione. Le alternative prospettate erano sostanzialmente due:
     l'assunzione diretta attraverso una percentuale di riserva obbligatoria in caso di avviamenti a selezione presso gli Enti utilizzatori;
     l'assunzione in aziende private (cooperative o non), convenzionate in deroga alle leggi di evidenza per le gare di appalto, che ottenevano la gestione dei servizi sui quali operavano gli L.S.U., che venivano così esternalizzati e privatizzati;
    la maggior parte dei lavoratori LSU impegnati in ambito scolastico non vennero assunti direttamente, ma da società esterne, in tal modo fallendo l'obiettivo di stabilizzazione voluto. Da allora, nelle scuole i compiti propri del personale ATA sono stati svolti mediante personale dipendente, nonché mediante contratti di servizio stipulati dagli Enti Locali con soggetti privati e con personale che continuava ad essere impegnato in progetti di lavoro socialmente utile;
    successivamente, a partire dal 1999, le competenze svolte dagli Enti Locali nelle scuole elementari, materne e negli istituti secondari superiori – tra le quali i servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie – furono trasferite allo Stato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
    il decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, e in particolare l'articolo 9, dispose il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli Enti Locali (c.d. appalti storici), per la parte concernente l'attuazione di compiti propri del personale ATA, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;
    con il trasferimento di competenze dagli enti locali allo Stato, nella specie al Ministero dell'Istruzione, venne anche prevista una nuova stabilizzazione. Infatti, l'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999 stabiliva che: «Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni»;
    purtroppo la predetta disposizione rimase inapplicata nella scuola, mentre l'articolo 78, comma 313 della legge n. 388 del 2000 interveniva nuovamente disponendo che ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici si dovesse ricorrere alla «terziarizzazione», ovvero ancora una volta all'appalto a consorzi di ditte e cooperative di servizi di pulizia nelle scuole;
    questo intervento, presentato come un piano di ottimizzazione per la scuola e di stabilizzazione per i lavoratori, ha tradito gli obiettivi perseguiti, determinando una ulteriore precarizzazione di questa categoria di lavoratori e uno sperpero di risorse pubblico;
    l'affidamento ai consorzi avveniva tramite procedura diretta, senza il rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di appalti, circostanza che ha portato nel 2005 l'Unione europea a intervenire per chiedere il rispetto delle leggi e ha costretto il Ministero dell'istruzione ad adottare il decreto ministeriale n. 92 del 2005, con il quale si è disposto lo svolgimento delle gara di appalto pubbliche con evidenza europea;
    inoltre, ai consorzi erano riconosciuti sgravi fiscali e contributivi per tre anni e contributi economici per ogni lavoratore assunto, nonostante i lavoratori continuassero e continuino a percepire retribuzioni più basse di quelle percepite dagli altri lavoratori che svolgono identiche mansioni nelle scuole alle dipendenze dirette del MIUR;
    la situazione di questi lavoratori si è così trascinata per anni, passando attraverso ulteriori vicende che non si può esitare a definire di sfruttamento del lavoro e con garanzie previdenziali diminuite, che produrranno effetti molto negativi sui loro diritti pensionistici. Dopo tanti anni di lavoro nella scuola, alcuni fin dal 1996, questi lavoratori LSU non hanno ottenuto la stabilizzazione, né hanno acquisito punteggi, entrando in una graduatoria scolastica, che gli possa consentire l'assunzione;
    nel 2005, per i circa 14.000 ex LSU della scuola, lo Stato spendeva circa 400 milioni di euro l'anno, Per 35 ore lavorative settimanali, i lavoratori percepivano (e continuano a percepire nel 2013) al massimo 800 euro mensili, mentre le ditte che li impiegano ricevevano un contributo di stabilizzazione superiore a 2000 euro – oggi aumentato – per lavoratore (dati ricavati dalla nota del MIUR – Direzione Generale per il personale della scuola – Prot. 26 Esternalizzazione ex UFF. VIII – del 26 gennaio 2005). È stato calcolato che se lo Stato assumesse questi lavoratori risparmierebbe circa 74 milioni di euro l'anno, oltre a garantire loro maggiori tutele assicurative e previdenziali, eliminando la costosa intermediazione di manodopera rappresentata dalle aziende aderenti ai Consorzi nazionali aggiudicatari degli appalti;
    va aggiunto, per completezza, che negli ultimi anni le risorse per ex LSU della scuola sono state ridotte e l'occupazione di questi lavoratori è messa a rischio anche dalla scadenza degli appalti in corso e dallo svolgimento delle nuove gare da parte della CONSIP. Per molti di loro, già in cassa integrazione, sta per scattare quella a zero ore e tra pochi mesi potrebbero rimanere disoccupati; nel 2012 il MIUR ha speso tra finanziamento appalti e cassa integrazione 320 milioni di euro, ma se stabilizzasse gli ex LSU come personale ATA, spenderebbe invece 260 milioni, risparmiando 60 milioni;
    è proprio una somma di poco inferiore quanto il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha previsto di decurtare alle istituzioni scolastiche ed educative statali per i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici: l'articolo 58, comma 5, infatti, ha ridotto «le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015»;
    la scelta del Governo di tagliare i costi per i servizi assicurati dai predetti lavoratori ex LSU della scuola senza aver previsto, al contempo, la loro stabilizzazione, desta molta preoccupazione;
    infatti, la prevista riduzione della spesa comporterà la perdita di molti posti di lavoro, andando ad aggravare la situazione occupazione in molte aree povere del Paese e colpirà lavoratori con redditi già bassi che non saranno più grado di provvedere ai bisogni propri e delle proprie famiglie;
    nella sola provincia di Taranto, per fare un esempio, secondo le organizzazioni sindacali l'applicazione di questi tagli comporterà la perdita di 500/550 posti di lavoro, con le immaginabili conseguenze su di un territorio già socialmente e economicamente molto provato;
    la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU della scuola è l'unica e dignitosa soluzione per consentire di conciliare le esigenze di risparmio, ridurre lo sperpero di denaro pubblico, migliorare i servizi e mantenere i livelli occupazionali e salariali,

impegna il Governo

a procedere, già con il prossimo intervento di carattere finanziario, alla stabilizzazione dei lavoratori di cui in premessa, la cui assunzione a carico del bilancio dello Stato ha impatto finanziario pari a zero e, anzi, sarebbe in grado di determinare ulteriori risparmi.
9/1458/73Duranti, Di Salvo, Fratoianni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

istruzione

aiuto di Stato

cassa integrazione

conservazione del posto di lavoro

lavoro giovanile