Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: ALFREIDER DANIEL
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/08/2013 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/08/2013 SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/08/2013 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, reca una serie di interventi volti a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, a fronteggiare la particolare congiuntura economica, mediante la proroga dell'aumento dell'IVA e gli interventi per il sistema produttivo e altre misure ritenute idonee a promuovere gli investimenti, assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;
l'articolo 9 reca diverse disposizioni anche in materia di comunicazione di rapporti di lavoro e i commi da 7 a 10-ter, in particolare, attraverso varie novelle del «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, intervengono sulle comunicazioni e i documenti che i datori di lavoro devono produrre per assumere lavoratori stranieri;
l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede l'obbligo del datore di lavoro di comunicare in forma scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza l'avvenuta assunzione di un lavoratore straniero;
l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608, come successivamente modificato, ha introdotto la comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro, contenente i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato;
sarebbe opportuno semplificare gli adempimenti a carico del datore di lavoro, per esempio prevedendo che la comunicazione prevista per i lavoratori stranieri alloggiati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TU sull'immigrazione) si intenda assolta dal datore di lavoro con la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510 e successive modificazioni,
impegna il Governo
a proseguire il processo di semplificazione avviato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), attribuendo alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, anche la valenza di comunicazione dei lavoratori stranieri alloggiati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, facilitando in tal modo gli oneri burocratici a carico del datore di lavoro.
9/1458/7. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 1998 0286, L 2006 0296
EUROVOC :fornitura di documenti
lavoro giovanile
assunzione
contratto di lavoro
immigrazione
datore di lavoro