Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che in sede di esame di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare quella giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, reca disposizioni in materia di rilancio dell'occupazione nell'ottica di semplificare gli adempimenti connessi all'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
attualmente una lavoratrice in gravidanza che ha la necessità di astenersi dal posto di lavoro in modo anticipato rispetto al periodo obbligatorio è chiamata a svolgere una serie di adempimenti burocratici quali:
1. fare un'istanza al Ministero del lavoro;
2. predisposizione da parte del Ministero del lavoro di una richiesta di visita alla ASL competente;
3. visita medica;
4. consegna da parte della lavoratrice del certificato medico rilasciato dalla ASL, al Ministero del lavoro che a sua volta rilascia il provvedimento di autorizzazione;
tale procedura si attiva ad ogni proroga dell'astensione anticipata;
di fatto l'intervento del Ministero del lavoro non aggiunge alcuna garanzia di correttezza dell'astensione trattandosi di manifestazione accertabile solo sul piano medico;
appare opportuno elidere ogni intervento nella suddetta prassi da parte del Ministero del lavoro in quanto il rilascio del certificato della ASL costituisce di per se documento idoneo ad astenersi dal posto di lavoro al pari di qualsiasi certificazione medica per malattia;
una prima soluzione è stata introdotta a decorrere dal 1o aprile 2012, (ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2012) con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 151 del 2001, (cioè gravi complicazioni della gravidanza o forme morbose pregiudizievoli) l'autorizzazione è disposta dalla sola ASL con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni. In attesa della convocazione della Conferenza Stato / Regioni, il Ministero del lavoro sollecita gli Uffici periferici (DTL) a concludere intese con le AA.SS.LL. per consentire tempestivamente l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata (ML lett. circ. n. 7247/2012). Tuttavia, la lungaggine di queste intese di fatto lascia ancora inalterato il problema in diverse parti d'Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno, ulteriori iniziative tese a rafforzare la tutela della lavoratrice in gravidanza, con particolare riferimento allo snellimento delle procedure per l'ottenimento dell'astensione dal lavoro in periodo anticipato a quello obbligatorio.
9/1458/62. Basilio, Rostellato, Bechis, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre.
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