Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: COMINARDI CLAUDIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 07/08/2013 Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 07/08/2013 Resoconto COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 07/08/2013 Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
DISCUSSIONE IL 07/08/2013
INVITO AL RITIRO IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
NON ACCOLTO IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RESPINTO IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
con il presente disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, si intende modificare anche l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che disciplina una deroga sull'apposizione del termine previsto per i contratti di lavoro subordinato privi delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
la norma così modificata riconosce «ai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» la possibilità di individuare ogni altra ipotesi quale deroga al requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ampliando la platea delle possibilità per la stipulazione di contratti senza causa o «acausali»;
la norma, introdotta dal Governo, inoltre, sopprime il requisito di cui all'articolo 1, comma 1-bis, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, impedendo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di prevedere che in luogo dell'ipotesi di cui al comma 1-bis il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva;
le disposizione del Governo, infine, prevedono l'abrogazione dell'articolo 4, comma 2-bis di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che ad oggi non permette ai datori di lavoro la proroga dei contratti a termine «acausale»;
in materia di contratti a termine, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificate dalla legge Fornero, e sopratutto come ulteriormente riformulate da questo Governo, sono in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE;
le disposizioni introdotte con questo decreto modificano e peggiorano la riforma Fornero, legge di per sé già piegata ad una concezione dell'economia e del mercato del lavoro fondato sulla flessibilità che nel nostro paese si è trasformata in precarietà, rendendo, quindi, il contratto a termine maggiormente flessibile;
in questo paese è necessaria una integrale riforma del mercato del lavoro partendo dall'abrogazione della legge Biagi e una sua riformulazione attraverso un piano nazionale per il lavoro e l'occupazione diminuendo le formule contrattuali esistenti,
impegna il Governo:
a provvedere ad un immediato riconoscimento di maggiori tutele per i lavoratori assunti con contratti genericamente definiti «precari»;
a disincentivare, l'utilizzo di formule contrattuali flessibili abusate da taluni datori di lavoro;
a valutare l'opportunità di abrogare le disposizioni relative alle forme di contratto flessibile di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e provvedere ad una loro riformulazione integrale, offrendo una maggiore tutela per i lavoratori in entrata e in uscita dal mercato;
a valutare l'opportunità di avviare una verifica sull'impatto sociale della normativa in esame in termini di felicità dei lavoratori.
9/1458/49. Cominardi, Tripiedi, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rostellato, Rizzetto.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2012 0092
EUROVOC :contratto di lavoro
lavoro temporaneo
abrogazione
diritto del lavoro
lavoro giovanile
politica occupazionale
soppressione di posti di lavoro