ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIZZOLANTE SERGIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2013
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2013
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2013
DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013

PARERE GOVERNO IL 07/08/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/042
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   premesso che:
    storicamente le attività a carattere stagionale hanno contribuito in maniera consistente alla crescita del Paese e alla distribuzione di reddito, nonostante la poca attenzione ricevuta nel tempo dal legislatore;
    ancora oggi settori importanti, come quello legato alle attività turistiche, contribuiscono alla crescita del Paese e offrono opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo anche a studenti che, in momenti di difficoltà economiche come quella attuale, possono alternare periodi scolastici a periodi lavorativi;
    in fase di riforma dell'apprendistato il decreto legislativo 167/2011 che disciplina l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale non dà la possibilità ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in periodi stagionali di assumere giovani compresi nella fascia di età tra i 15 e 17 anni, diversamente da quanto avviene per coloro che hanno raggiunto la maggiore età;
    tale impedimento non favorisce l'occupazione stagionale di giovani minorenni che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, che continuano a studiare e che intendono occuparsi di attività stagionali durante il periodo estivo;
    a suo tempo, alcune esperienze hanno inserito nella contrattazione collettiva territoriale una nuova figura professionale che permetteva a questi ragazzi di essere avviati al lavoro come apprendisti, contribuendo nel contempo a fare riemergere il lavoro sommerso e a sostenersi anche negli studi,

impegna il Governo:

   1) a prolungare il cosiddetto periodo transitorio, ossia il passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione sull'apprendistato di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011;
   2) a prevedere nell'articolo 4 del citato decreto l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, previa contrattazione territoriale, anche per i giovani minorenni compresi nelle fascia di età tra 16 e 17 anni che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, e che continuino a studiare e che intendano occuparsi di attività stagionali nei periodi estivi;
   3) a favorire le esperienze lavorative e l'alternanza scuola lavoro dei giovani fino a 18 anni e che a tal fine la contribuzione a carico dei datori di lavoro, in ogni anno solare fino a detta età e per una durata non superiore a tre mesi, è pari a quella prevista dagli apprendisti.
9/1458/42Arlotti, Pizzolante, Petitti, Basso.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0167

EUROVOC :

disoccupazione stagionale

apprendista

insegnamento obbligatorio

minore eta' civile