Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PIZZOLANTE SERGIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/08/2013 PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2013 BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
storicamente le attività a carattere stagionale hanno contribuito in maniera consistente alla crescita del Paese e alla distribuzione di reddito, nonostante la poca attenzione ricevuta nel tempo dal legislatore;
ancora oggi settori importanti, come quello legato alle attività turistiche, contribuiscono alla crescita del Paese e offrono opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo anche a studenti che, in momenti di difficoltà economiche come quella attuale, possono alternare periodi scolastici a periodi lavorativi;
in fase di riforma dell'apprendistato il decreto legislativo 167/2011 che disciplina l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale non dà la possibilità ai datori di lavoro che svolgono la propria attività in periodi stagionali di assumere giovani compresi nella fascia di età tra i 15 e 17 anni, diversamente da quanto avviene per coloro che hanno raggiunto la maggiore età;
tale impedimento non favorisce l'occupazione stagionale di giovani minorenni che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, che continuano a studiare e che intendono occuparsi di attività stagionali durante il periodo estivo;
a suo tempo, alcune esperienze hanno inserito nella contrattazione collettiva territoriale una nuova figura professionale che permetteva a questi ragazzi di essere avviati al lavoro come apprendisti, contribuendo nel contempo a fare riemergere il lavoro sommerso e a sostenersi anche negli studi,
impegna il Governo:
1) a prolungare il cosiddetto periodo transitorio, ossia il passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione sull'apprendistato di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011;
2) a prevedere nell'articolo 4 del citato decreto l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, previa contrattazione territoriale, anche per i giovani minorenni compresi nelle fascia di età tra 16 e 17 anni che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, e che continuino a studiare e che intendano occuparsi di attività stagionali nei periodi estivi;
3) a favorire le esperienze lavorative e l'alternanza scuola lavoro dei giovani fino a 18 anni e che a tal fine la contribuzione a carico dei datori di lavoro, in ogni anno solare fino a detta età e per una durata non superiore a tre mesi, è pari a quella prevista dagli apprendisti.
9/1458/42. Arlotti, Pizzolante, Petitti, Basso.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2011 0167
EUROVOC :disoccupazione stagionale
apprendista
insegnamento obbligatorio
minore eta' civile