ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/08/2013


Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 07/08/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 07/08/2013

PARERE GOVERNO IL 07/08/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458/003
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Mercoledì 7 agosto 2013, seduta n. 67

   La Camera,
   premesso che:
    la necessità di procedere rapidamente all'approvazione del decreto n. 76 del 2013, di cui al disegno di legge C. 1458, ha prevalso sulla possibilità di utilizzare questo veicolo, anche attraverso un dibattito parlamentare più lungo e approfondito, per introdurre nella normativa in discussione elementi di maggiore equità e, forse, efficacia;
    la ricerca di risorse a copertura dello sforzo economico necessario per finanziare le misure contenute nel decreto ha portato all'istituzione di una imposta sulla cosiddetta sigaretta elettronica la cui commercializzazione, però, aveva nel frattempo creato un mercato vivace con importanti ricadute sull'occupazione, soprattutto giovanile, e sul gettito fiscale;
    il provvedimento in esame, all'articolo 1 disciplina gli incentivi per nuove assunzione a tempo indeterminato di lavoratori giovani;
    al medesimo articolo 1 individua alcune condizioni soggettive di accesso al beneficio di legge, nello specifico la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o di un diploma di scuola media superiore o professionale;
    all'articolo 7, comma 5, lettera b), riconosce un contributo pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile percepita in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato da parte di un datore di lavoro non tenutovi di persona che fruisce dell'Assicurazione sociale per l'impiego;
    all'articolo 8, prevede l'istituzione di una banca dati delle politiche attive e passive;
    all'articolo 9, comma 7, stabilisce che il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore straniero non residente in Italia deve prima verificare, attraverso il Centro per l'impiego competente, la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale;
    all'articolo 9, comma 9, destina le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
    considerato che l'apprendistato è il principale strumento di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani;
    l'introduzione di condizionalità non assicura un pari trattamento a tutti i cittadini e rischia di scoraggiare quanti individuano nella formazione scolastica e nel conseguimento di un diploma o di una laurea, non solo un obiettivo di crescita personale, ma la premessa per accedere al mondo del lavoro;
    fermo restando il contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrebbe avere l'interesse ad assumere personale part time, mentre il lavoratore potrebbe ricevere una offerta di lavoro con una retribuzione inferiore a quanto percepito come indennità;
    l'accesso alle informazioni è diritto fondamentale;
    il datore di lavoro che vuole assumere del personale deve avere certezza dei tempi in cui può farlo;
    l'accoglienza e l'assistenza dei minori stranieri non accompagnati – quantificabili in poco meno di 8 mila unità all'anno, esclusi i minori provenienti da Paesi dell'Unione europea o richiedenti protezione internazionale – coinvolge gli enti locali e richiede certezza di risorse,

impegna il Governo:

   a specificare, anche in sede di circolare attuativa, che l'incentivo riconosciuto all'articolo 1 vale anche per la sottoscrizione di un contratto di apprendistato;
   a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 1 del provvedimento al fine di adottare future iniziative normative volte ad ammettere al beneficio di cui all'articolo 1 anche i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di impiego regolarmente retribuito da meno di sei mesi, o con diploma di scuola media superiore o professionale, ed estendendo, appena economicamente possibile, il limite di età ad almeno fino a 35 anni;
   a riconoscere, in caso di assunzione a tempo parziale e a tempo indeterminato, una quota parte in proporzione alle ore di impiego del lavoratore del contributo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b) e riconoscere, altresì, a beneficio del lavoratore l'eventuale differenza fra indennità percepita e retribuzione derivante da nuova occupazione nonché di favorire, nel rispetto delle competenze definite nel Titolo V della Costituzione, la definizione di regole a livello regionale per le attività di supporto e tutoring connesse all'attuazione delle finalità di cui ai comma 10 bis poste in essere dai Centri per l'impiego ovvero dai soggetti autorizzati e/o accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro;
   a specificare, anche mediante circolari attuative, che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative e le loro diramazioni hanno accesso alla Banca dati sulle politiche attive e passive di cui all'articolo 8;
   a dare indicazioni ai Centri per l'impiego di rispondere alla domanda di disponibilità di cui all'articolo 9, comma 7, nel più breve tempo possibile, comunque non superiore a venti giorni;
   a reperire quanto prima ulteriori risorse da destinare al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, anche tenendo conto delle entrate previste dall'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno.
9/1458/3Polverini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L2009 0094

EUROVOC :

assunzione

retribuzione del lavoro

diritto di soggiorno

lavoro giovanile

contratto di lavoro