Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: PIZZOLANTE SERGIO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
l'attuale articolo 29 prevede l'istituto della responsabilità solidale ai fini retributivi, contributivi e assistenziali e lo stesso è rivolto esclusivamente ai contratti di appalto e subappalto e, quindi, non ha mai coinvolto le prestazioni di carattere occasionale ex articolo 2222 cc;
la nuova norma prevede l'estensione della responsabilità solidale ai contratti di lavoro autonomo, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
la previsione contenuta nel nuovo testo di legge, in considerazione che il vincolo solidaristico peraltro sussiste in tutti i rapporti tra committente, appaltatore e subappaltatore, rappresenta un ulteriore appesantimento per le imprese, spostando altri obblighi di controllo sulle stesse che dovrebbero invece competere ad altri soggetti;
tali rapporti di lavoro autonomo non richiedono, infatti, alcun requisito di continuità e spesso sono instaurati una tantum al solo fine di ottenere un'opera o un servizio specifici e ben delimitati nel tempo,
impegna il Governo
ad interpretare la nuova norma, definendo come lavoro autonomo i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (cosiddetti lavoratori parasubordinati).
9/1458/13. Pizzolante.
EUROVOC :interpretazione del diritto
contratto di lavoro
lavoro autonomo