Legislatura: 17Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013
Primo firmatario: BOCCIA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GALLI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 07/08/2013 DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ACCOLTO IL 07/08/2013
PARERE GOVERNO IL 07/08/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 07/08/2013
CONCLUSO IL 07/08/2013
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, comma 16-quinquies, consente agli enti di ricerca, a taluni enti ed agenzie ed alle università di stipulare contratti di lavoro flessibile, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica «anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009»;
tale disposizione, facendo venir meno, rispetto all'originaria formulazione del comma 188 del citato articolo 1, la precisazione secondo cui gli oneri dei predetti progetti non debbono gravare sui bilanci di funzionamento degli enti o sul fondo di finanziamento degli enti o sul fondo ordinario delle università, potrebbe pregiudicare la realizzazione dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate;
ritenuto che, conformemente al parere reso all'Assemblea nella seduta del 6 agosto 2013 dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato;
la stipulazione di contratti di lavoro flessibile da parte degli enti di ricerca e di taluni enti ed agenzie ed università, in deroga ai limiti alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 266 del 2005, debba comunque avvenire in modo da non pregiudicare i citati risparmi già previsti a legislazione vigente;
pertanto la disposizione di cui all'articolo 9, comma 16-quinquies, non possa che essere interpretata nel senso che le predette assunzioni in deroga non possono comunque essere poste a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del Fondo di finanziamento degli enti ovvero del Fondo di finanziamento ordinario delle università,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, eventualmente anche di carattere normativo, volte ad interpretare l'articolo 9, comma 16-quinquies, nel senso che le predette assunzioni in deroga non possono comunque essere poste a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del Fondo di finanziamento degli enti ovvero del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
9/1458/109. Boccia, Giampaolo Galli.
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