Legislatura: 17Seduta di annuncio: 76 del 12/09/2013
Primo firmatario: BOCCUZZI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/09/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/09/2013 SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/09/2013
ACCOLTO IL 12/09/2013
PARERE GOVERNO IL 12/09/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/09/2013
CONCLUSO IL 12/09/2013
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo – e le connesse disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno mettono a disposizione un quadro di regole standard globali, frutto di numerosi strumenti elaborati dalla comunità internazionale, volti ad assicurare forme di tutela del lavoro in ambito marittimo e per garantire condizioni di corretta concorrenza e affidabilità per gli operatori del commercio per mare;
secondo quanto si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge depositato presso l'altro ramo del Parlamento, la ratifica della citata Convenzione comporta il conseguente adeguamento di alcune disposizioni del nostro ordinamento, altrimenti non coerenti con l'impianto della normativa internazionale;
tra queste, in particolare, l'articolo 4 del disegno di legge originario, soppresso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevedeva la revisione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, al fine di scongiurare il prodursi di situazioni di disparità di trattamento economico e contrattuale tra il personale imbarcato in ragione della nazionalità dei lavoratori impiegati, superando l'ingiustificata differenziazione tra lavoratori italiani o comunitari e lavoratori non comunitari non residente nell'Unione europea, in palese contraddizione rispetto alle finalità stesse della citata convenzione;
come è noto, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari, imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale, sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri e il criterio di collegamento tradizionalmente usato per regolare i rapporti di lavoro dei marittimi è quello della legge nazionale della nave sulla quale essi sono arruolati (cosiddetta legge della bandiera), così come recepito anche nel codice della navigazione;
diversamente invece, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 457 del 1997 stabilisce che il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato non dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento, bensì dalla legge scelta dalle parti;
sempre secondo quanto riportato nella citata relazione illustrativa al disegno di legge originario depositato in Senato, si evince che «Tale modifica normativa si rende necessaria in base ai principi della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (ILO – MLC 2006), come viene osservato nella relazione per il recepimento di tale Convenzione, predisposta dalla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Va osservato, infatti, a tale riguardo, che nel Rapporto pubblicato dalla Commissione esperti dell'OIL sull'applicazione della Convenzione n. 147 del 1976 (marina mercantile – norme minime) la Commissione stessa ritiene che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, che, come si è detto, prevede che i rapporti di lavoro dei marittimi non comunitari non residenti nell'Unione Europea, imbarcati a bordo di navi iscritte nel Registro internazionale, siano regolati dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle Convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo, non sia conforme alla Convenzione n. 147 summenzionata, che prevede che la responsabilità primaria della regolamentazione delle condizioni di lavoro e della vita a bordo dei marittimi sia in capo allo Stato di bandiera.»;
alla luce di tali considerazioni, pur prescindendo da ogni valutazione di merito circa la auspicabilità «sociale» di una soluzione rispetto all'altra, la circostanza della soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge originario appare foriera di possibile contenzioso e di violazione del nostro ordinamento rispetto ai contenuti e alle finalità della Convenzione oggetto di ratifica con il provvedimento in questione,
impegna il Governo
ad attivare un monitoraggio in ordine ai profili tecnico-giuridici della questione esposta in premessa, anche al fine di individuare profili di disparità di trattamento ed in tal caso di valutare possibili conseguenti correttivi normativi.
9/1328/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccuzzi.
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