Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: IACONO MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MOSCA ALESSIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 GOZI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 BATTAGLIA DEMETRIO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 MOSCATT ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013 SCHIRO' GEA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 della legge europea 2013 prevede la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro;
la disposizione su citata stabilisce che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea;
la professione di guida turistica è regolamentata, fin dal 1992, dalle direttive europee riguardanti la formazione e le qualifiche professionali, sia per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli acquisiti in altro Stato membro, sia per quanto attiene la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale di professionisti provenienti da altro Stato membro – disciplina che trova la sua diretta applicazione nella Direttiva 2005/36/CE, sul «Riconoscimento delle qualifiche professionali», recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
come specificano il Considerando 31 e la deroga di cui all'articolo 3 della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, non si applicano alle professioni le disposizioni della medesima direttiva, restando, quindi, impregiudicate le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, sia riguardo all'esercizio della professione che alla libera prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo in altro Stato membro;
in base a quanto stabilito dall'articolo 57 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) e dall'articolo 5.3 della Direttiva 2005/36/CE, il prestatore proveniente da altro Stato membro deve adeguarsi per l'esecuzione della sua prestazione professionale alle stesse condizioni e alle norme professionali imposte dal paese ospitante ai propri cittadini (secondo il principio della parità di trattamento);
nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati, vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali;
la professione di guida turistica, qualificata nell'illustrazione e nella divulgazione di un patrimonio culturale delimitato, richiede conoscenze e competenze specializzate e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio; è impossibile, infatti, poter effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti – pena lo svilimento e la dequalificazione della suddetta professione;
è necessario intervenire con una legge di riordino legislativo complessivo in materia, anche al fine di scongiurare il rischio di deprimere competenze e professionalità legate, inevitabilmente, alle conoscenze turistiche di particolari territori, che operano in un comparto particolarmente significativo per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese,
impegna il Governo
a provvedere con successivi e ulteriori strumenti normativi, al fine di pervenire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a una riforma organica in materia di esercizio della professione di guida turistica, comprensiva della definizione di Linee Guida Nazionali operanti nel rispetto dei su citati principi contenuti nei Trattati europei.
9/1327/8. Iacono, Mosca, Gozi, Amoddio, Zappulla, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Ventricelli, Schirò Planeta.
EUROVOC :riconoscimento delle qualifiche professionali
patrimonio culturale
riconoscimento dei diplomi
libera prestazione di servizi
bene culturale
statuto professionale