Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, della legge europea 2013, sostituisce il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la tassazione di aeromobili privati e specificamente l'applicazione dell'imposta agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), prevedendo che essi possano essere soggetti all'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel caso in cui la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata – anche non continuativa – superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi;
l'originaria formulazione del comma 14-bis, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedeva un periodo di permanenza nel territorio italiano per una durata di quarantacinque giorni;
la nuova formulazione del comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 8, della legge europea 2013, potrebbe implicare condotte elusive in quanto il periodo di permanenza preso come punto di riferimento è eccessivo, e per tal motivo potrebbe indurre i soggetti d'imposta a localizzare aeromobili privati in altri Stati che abbiano una tassazione meno onerosa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 8, al fine di adottare, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, ulteriori iniziative normative volte a modificare il parametro di riferimento del periodo di permanenza di sei mesi nel territorio italiano, relazionandolo a ventiquattro mesi e non dodici mesi.
9/1327/35. (Testo modificato nel corso della seduta). Cancelleri, Barbanti, Chimienti, Pesco, Ruocco, Villarosa.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2011 0214
EUROVOC :aereo
aviazione civile
imposta