ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/026

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 31/07/2013
DI SALVO TITTI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 31/07/2013
PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 31/07/2013
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 31/07/2013
AIELLO FERDINANDO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/026
presentato da
PLACIDO Antonio
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo n. 66 del 2003 agli articoli 4 e 7, il nostro Paese ha recepito la direttiva Ue sugli orari di lavoro, che disciplina il limite massimo settimanale di 48 ore (straordinari compresi) e il riposo giornaliero (11 ore su 24);
    successivamente, nella Legge finanziaria 2008 (Governo Prodi) è arrivata una prima deroga sui riposi per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ma con la legge n. 133 del 2008 (Governo Berlusconi), oltre alla normativa sul riposo è stata derogata anche quella relativa al limite massimo degli orari di lavoro; a seguito delle modifiche intervenute, l'articolo 41 della legge n. 133 del 2008 prevede che: «Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del SSN, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche»;
    tali deroghe hanno comportato, secondo Carlo Palermo, coordinatore del segretario regionale dell'Anaao-Assomed, che l'Italia oltre ad aver derogato: «alle norme contenute nella direttiva Ue ha creato una situazione per cui ogni regione ha scelto una propria strada, così in regioni come la Toscana o la Puglia vi sono norme che recepiscono la direttiva Ue e garantiscono le tutele ai lavoratori, mentre in altre tipo la Lombardia ciò non si verifica e i medici sono sempre più costretti a lavorare senza che sia tutelato il loro diritto al riposo»;
    la vicenda è stata denunciata alla Commissione europea dalla Federazione europea dei medici salariati (Fems). Il suo vicepresidente, Enrico Reginato, ha informato che: «La Unione europea ci ha finalmente ascoltati e ha capito che i dirigenti medici che hanno un rapporto di lavoro basato sugli orari e non sui risultati non possono essere tenuti fuori dall'architettura della direttiva Ue”;
    secondo i dirigenti medici, infatti, l'articolo 17 della direttiva 88 del 2003 prevede deroghe, in materia di orario lavorativo, solo per quei dirigenti che possiedono autonomia organizzativa. Ma ciò non riguarda i medici inquadrati come dirigenti sanitari che sono a tutti gli effetti lavoratori dipendenti;
    l'Unione europea ha inviato all'Italia nell'aprile 2012 una lettera di messa in mora riguardante l'esclusione del personale medico e sanitario da alcuni diritti previsti dalla direttiva 88/2003/CE, che disciplina le tutele per tutti i lavoratori, e quindi anche per i dipendenti del SSN;
    nel maggio 2013 la Commissione europea ha trasmesso al Governo italiano anche un parere motivato nel quadro dei procedimenti di infrazione, chiedendo un riallineamento della legislazione italiana tale da rispettare il diritto dei medici e dei sanitari a periodi minimi di riposo giornaliero e limitare il loro tempo di lavoro massimo settimanale. Il Governo italiano aveva tempo fino al 29 giugno per rispondere alle osservazioni giunte da Bruxelles;
    la vicenda è di ampia portata, considerato che letteratura scientifica internazionale collega direttamente la deprivazione del riposo e gli orari prolungati di lavoro dei medici ad un netto incremento degli eventi avversi e del rischio clinico per i pazienti. Pertanto, la salvaguardia della salute degli operatori assume nel settore sanitario un'importanza strategica che va ben oltre il mero ambito contrattuale o l'interesse particolare di una categoria professionale, coinvolgendo il tema della sicurezza delle cure e quindi la tutela della salute dei cittadini che si rivolgono alle strutture ospedaliere,

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla direttiva n. 88 del 2003, valutando come si possa tenere conto di tutte le contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione che si è aperta e, in particolare, sui periodi minimi di riposo giornaliero e sul tempo di lavoro massimo settimanale per il personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
9/1327/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Placido, Airaudo, Di Salvo, Piazzoni, Nicchi, Aiello.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

riposo

servizio sanitario nazionale

durata del lavoro

diritto del lavoro

orario di lavoro

diritto alla salute