ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/024

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: IMPEGNO LEONARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/024
presentato da
IMPEGNO Leonardo
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del disegno di legge in esame modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE e 89/396/CEE;
    la modifica discende dalle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/458, ed ha lo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;
    secondo la Commissione europea, il combinato disposto degli attuali articoli 5, comma 2-bis e 7, comma 2-bis del decreto legislativo n. 109 del 1992, determina un'incertezza applicativa con specifico riferimento alle previsioni relative all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta;
    ne è derivata una procedura, aperta con una lettera di messa in mora il 20 novembre 2009, con cui la Commissione europea ha contestato all'Italia la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE;
    ad avviso della Commissione, le due attuali disposizioni possono interpretarsi, in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 10 della direttiva, nel senso che l'obbligo di «menzionare le sostanze allergeniche in etichetta» sarebbe stato assolto, anche quando il nome coincidesse con la denominazione di vendita, in relazione ai prodotti esentabili dalla menzione degli ingredienti in etichetta (burro, formaggi, yogurt, ecc.);
    al fine di chiarire l'interpretazione in senso conforme alla direttiva, delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea, è stata adottata la circolare 22 luglio 2010, n. 5107 del MISE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010;
    la circolare ha precisato che l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1992 deve essere interpretato secondo la regola generale fissata dall'articolo 5, comma 2-bis del medesimo decreto, in base alla quale gli allergeni utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti solo se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;
    la procedura di infrazione n. 2009/4583 relativa alla direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE, è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, presumibilmente alla luce della circolare 22 luglio 2010, n. 5107, del MISE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, che ha chiarito l'interpretazione in senso conforme alla direttiva delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea;
    ciò nondimeno, l'articolo 17 sembra inteso, per ragioni di certezza del diritto, a inserire, a livello di fonte primaria, l'innovazione interpretativa richiesta dalla Commissione;
    tuttavia con l'attuale formulazione l'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari è modulato in maniera contrastante col mantenimento dell'esenzione prevista dalla normativa comunitaria per formaggi, burro, yogurt ed altri derivati del latte;
    per le ragioni sopra esposte la disposizione contrasta apertamente con la disciplina comunitaria, piuttosto che evitare incertezze, rischia di crearle ed è foriera della riapertura di una procedura di infrazione,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, a valutare attentamente se la formulazione prevista sia adeguata ad evitare equivoci in sede interpretativa ovvero se non sia opportuno integrare il testo, nel primo provvedimento utile, precisando che l'indicazione non è necessaria anche qualora la denominazione di vendita sia comunque identificativa della presenza dell'ingrediente allergenico, secondo quanto stabilito dalle linee guida della Commissione europea del 25 novembre 2005.
9/1327/24Impegno, Bini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0109

EUROVOC :

legislazione alimentare

informazione del consumatore

interpretazione del diritto

etichettatura

pubblicita'