ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 31/07/2013
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/002
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    in base a un orientamento comunitario ormai consolidato, le opere di urbanizzazione primaria, anche se eseguite da parte di un operatore privato, sono opere pubbliche e in quanto tali devono essere assoggettate alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
    su questa materia, l'Italia è stata già condannata dalla Corte di Giustizia Europea (Sent. 21 febbraio 2008 Causa C-414-/04 Commissione vs Italia) dal momento che la legislazione in materia allora vigente al momento della presentazione del ricorso da parte della Commissione, stabiliva che la medesima normativa non trovasse applicazione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria;
    in ottemperanza alla sentenza sopra richiamata della Corte Di Giustizia Europea il decreto legislativo 152/2008 (il cosiddetto terzo decreto correttivo) aveva emendato l'articolo 122 del Codice dei Contratti, prevedendo che anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione «sotto soglia», il titolare del permesso di costruire avesse l'obbligo di avviare una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, con l'invito a partecipare al confronto concorrenziale ad almeno 5 soggetti (cosiddetta «garetta»);
    successivamente, nel quadro di interventi di liberalizzazione dell'economia italiana, l'articolo 45, comma 1, della legge 214/2011, ha aggiunto all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il comma 2-bis, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria, rimane a carico del titolare del permesso di costruire ma non trova applicazione il sopra menzionato Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), di fatto esentando il privato dall'obbligo di procedura negoziata e riportando l'ordinamento giuridico italiano in uno stato di violazione del diritto comunitario;
    il sopra richiamato articolo 16, al comma 1 prevede che all'atto del rilascio del permesso di costruire il titolare del permesso di costruire debba corrispondere al Comune, a titolo di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario, un contributo per oneri di urbanizzazione a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione ai benefici che il realizzando complesso edilizio ne trae;
    il soprarichiamato articolo 16, al comma 2 stabilisce, altresì, che il corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del titolare del permesso di costruire può essere rateizzabile su richiesta dell'interessato e che «a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune»;
    con Determinazione del 16 luglio 2009, n. 7, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, è intervenuta in merito alla spettanza dell'eventuale risparmio a seguito di ribasso d'asta affermando che gli eventuali risparmi di spesa, così come gli eventuali costi aggiuntivi, rimangono nella disponibilità (o a carico) del privato al quale – in forza di atti convenzionali stipulati ex articolo 28 comma 5 della legge n. 1150 del 1942 – è affidata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo per il rilascio del permesso di costruire, dovuto in base all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
    in merito alla recente modifica normativa all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è intervenuta con la Deliberazione n. 43 Adunanza del 4 aprile 2012 avente ad oggetto «Piano delle Ispezioni 2011 – Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione – Ispezioni svolte presso gli Uffici delle amministrazioni comunali di Roma e Milano»;
    nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012, l'Autorità aveva ritenuto in diritto, tra le altre cose, quanto di seguito riportato: «Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovverosia la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tracciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale. Si ritiene possa applicarsi, in sede convenzionale, una soglia più bassa rinvenibile in quella stabilita dall'articolo 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, pari ad un milione di euro, al di sotto della quale liberare dagli obblighi di rispetto del Codice, mantenendo la procedura stabilita dall'articolo 122, comma 8, del Codice, per i lavori di importo superiore»;
   considerato che:
    la normativa derivante dalle innovazioni sopra riassunte sottrae un ingente ammontare di risorse pubbliche, tale è da considerare il contributo per le opere di urbanizzazione e l'equivalente in opera portato a suo scomputo, dalle procedure tipizzate dal Codice dei Contratti;
    questa disposizione consente pratiche abusive e corruttive, dal momento che permette all'Amministrazione di «condizionare» il rilascio di permessi di costruire all'impegno, da parte del titolare del permesso, di affidare direttamente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a imprese «gradite/segnalate» dalla stessa Amministrazione per importi, fino a 5 milioni di euro;
    la stessa finalità liberalizzatrice – all'origine della scelta di novellare l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con l'inserimento del comma 2-bis – verrebbe vanificata dall'affidamento, di fatto a una sola impresa e senza gara competitiva, di lavori pubblici fino a una soglia di 5 milioni di euro, senza alcuna garanzia sull'adeguata qualificazione tecnico-economica degli esecutori e sulla qualità e l'effettiva rispondenza alle esigenze pubbliche delle opere di urbanizzazione che, una volta realizzate, vengono acquisite al patrimonio delle amministrazioni comunali;
    il comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è stato oggetto di un reclamo alla Commissione Europea per presunta violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici;
    gli Uffici della Commissione hanno stabilito di non dare seguito al reclamo formulando le seguenti osservazioni:
     1. «l'interpretazione della norma non è univoca. In particolare non è chiaro se l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria «a carico» del titolare del permesso di costruire sia complementare o alternativa all'obbligo previsto dal comma 1 dello stesso articolo, e in particolare se anche in tal caso sia prevista la possibilità di scomputo totale o parziale della quota relativa agli oneri di urbanizzazione»;
     2. l'obbligo – a carico degli Stati membri – di applicare le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vale soltanto per gli appalti di importo uguale o superiore alle soglie fissate dalle medesime direttive, e non per quelli di importo inferiore come quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 ma «qualora vi sia un interesse transfrontaliero» certo nell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, un affidamento diretto dei lavori – in attuazione del citato comma 2-bis – «senza alcuna trasparenza ad un soggetto appartenente allo Stato membro» si può configurare come una violazione dei principi del Trattato;
     3. l'articolo 29. comma 7 lettera a) del Codice dei contratti pubblici – in base al quale il valore da considerare, nel caso in cui un'opera possa dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è quello complessivo stimato della totalità di tali lotti – rappresenta una norma strumentale, da applicare a tutti gli appalti pubblici e dunque, indipendentemente da quanto scritto nell'articolo 16, comma 2-bis in merito all'inapplicabilità del Codice dei Contratti, il metodo di calcolo fissato da questa norma del citato Codice deve essere utilizzato comunque, e in ogni caso, per individuare gli appalti rispetto ai quali trova applicazione il regime derogatorio del citato comma 2-bis, e quelli rispetto ai quali continuerà a trovare applicazione, integralmente, il Codice dei contratti pubblici,

impegna il Governo:

   a promuovere, attraverso l'iniziativa legislativa, l'abrogazione ovvero la revisione dall'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
   ad intervenire nelle more della necessaria revisione della norma in questione, al fine di fornire una interpretazione omogenea ed univoca dell'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, anche alla luce delle osservazioni della Commissione Europea, sopra riportate, con specifico riferimento alla necessità di:
    a) precisare se con la locuzione «a carico» sia stata individuata una prestazione a carico del titolare del permesso di costruire complementare, e non sostitutiva, rispetto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo per il rilascio del permesso di costruire;
    b) stabilire che il metodo di calcolo, da utilizzare, per determinare l'importo delle opere oggetto della Convenzione urbanistica tra i proprietari delle aree e l'amministrazione comunale e dunque verificare la possibilità di applicare l'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, è quello contenuto nell'articolo 29 comma 7 del Codice dei Contratti;
    c) precisare che, in caso di interesse trans-frontaliero certo, l'affidamento dell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria – ancorché di importo inferiore alla soglia comunitaria – non può essere effettuata «senza alcuna trasparenza ad un soggetto appartenente allo Stato membro» e dunque che in questo caso non può trovare applicazione l'articolo 16, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
   a procedere, a legislazione vigente, all'emanazione di una disposizione regolamentare, volta a stabilire che quanto affermato nella Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.7/2009 – in merito alla destinazione delle economie e dei risparmi conseguiti in fase di esecuzione dei lavori – non possa trovare, in ogni caso, applicazione rispetto ai casi nei quali il titolare del permesso di costruire si avvalga della possibilità di eseguire le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base al comma 2-bis dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e dunque senza applicare il Codice dei Contratti.
9/1327/2Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Morassut, Realacci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

licenza edilizia

contratto

interpretazione del diritto

lavori pubblici

aggiudicazione d'appalto

industria edile

amministrazione locale