ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
CATANIA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
BINDI ROSY PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
RUSSO PAOLO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013
DI GIOIA LELLO MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 31/07/2013
LATRONICO COSIMO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
CERA ANGELO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 31/07/2013
STUMPO NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
FAENZI MONICA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
MORETTI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013
BORDO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/015
presentato da
MONGIELLO Colomba
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    il 18 dicembre 2012, al termine della XVI Legislatura è stata approvata la nuova ed attesa Legge recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Trattasi della legge 14 gennaio 2013, n. 9, il cui disegno di legge era stato approvato in prima lettura il 30 ottobre 2012 in sede deliberante dalla 9a Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato e poi, all'unanimità, in sede legislativa dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;
    questa legge, giudicata fondamentale per il settore olivicolo ed oleario italiano e per tutelare i consumatori e la trasparenza dei mercati, è stata fortemente voluta dal comparto agricolo ed agroalimentare nazionale, costretto a fronteggiare la concorrenza di produzioni qualitativamente inferiori che si avvalgono spesso di una presentazione ingannevole. Nel merito, la nuova legge si compone di un articolato complesso di disposizioni tese a tutelare e valorizzare la produzione nazionale di maggior pregio;
    gli scopi di tutela della legge sono perseguiti tramite diverse disposizioni che vanno ad incidere nelle fasi più sensibili della filiera produttiva e commerciale dell'olio extravergine di oliva. In particolare sono introdotte nuove norme riguardanti:
   1) una puntuale regolazione delle modalità di verifica della presenza delle qualità organolettiche;
   2) la dettagliata individuazione delle pratiche commerciali ingannevoli;
   3) la disciplina dell'uso dei marchi d'impresa;
   4) l'introduzione di termine e modalità di conservazione delle specifiche qualità organolettiche;
   5) la regolazione della vendita sottocosto;
   6) il rafforzamento degli istituti processuali e investigativi;
   7) le disposizioni direttamente volte ad imporre una corretta etichettatura degli oli di oliva vergini, queste ultime contenute nell'articolo 1, che stabilisce le modalità di indicazione dell'origine del prodotto, in applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009 (esse entrano nel merito della dimensione dei caratteri da utilizzare, della loro visibilità e leggibilità, della distinguibilità dagli altri segni grafici, del luogo di apposizione dell'indicazione) e nell'articolo 10, che obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni sull'origine degli oli extra vergini e delle olive, sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche;
    come noto, l'indicazione dell'origine nell'etichetta degli oli d'oliva vergini è stata da sempre una giusta pretesa dello Stato italiano (vedasi al riguardo il decreto-legge n. 204 del 2004, articolo 1-ter) che si è fronteggiato per molti anni con la Commissione europea inizialmente contraria a questo onesto principio di tutela della garanzia dell'origine e della qualità delle olive e del relativo olio, mentre oggi ne condivide la validità e la giustezza ammettendone le misure di tutela nelle proprie disposizioni comunitarie. Infatti le norme comunitarie avevano disposto il criterio dell'origine nelle etichette, in un primo tempo con il reg. (CE) n. 1019/2002 esclusivamente come «regime facoltativo» e poi come regime obbligatorio con l'approvazione del reg. (CE) n. 29/2012, il quale, ai sensi del proprio articolo 4, dispone che la designazione dell'origine deve riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, tale informazione deve essere indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva;
    oggi la legge n. 9 del 2013 è a tutti nota come «Legge salva olio italiano» ed ha il pregio di offrire oggettive tutele per il consumatore il quale, in virtù delle nuove norme, può essere maggiormente garantito sulla qualità e sulla vera origine dell'olio di oliva che intende acquistare. Basti ricordare a tal proposito che viene istituito un panel test svolto da un comitato di assaggiatori qualificati che deve analizzare l'olio per cercare eventuali difetti sensoriali che possono pregiudicarne la qualità. Inoltre viene disciplinato rigorosamente il quantitativo di alchil esteri atti a sancire la genuinità dell'olio e pertanto le analisi sul numero di alchil esteri (composti chimici dell'olio di oliva che, a livelli elevati, testimoniano una scarsa qualità del prodotto), effettuate dalle autorità competenti, verranno pubblicate e mensilmente aggiornate nel portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Anche il consumo dell'olio presso i locali in cui si consumano pasti è regolato in maniera più severa: nella presentazione nei pubblici esercizi, le bottiglie od i contenitori dovranno possedere un tappo anti rabbocco e un'etichetta che contenga almeno l'origine del prodotto e il lotto di produzione cui appartiene;
    purtroppo, nonostante il cospicuo lavoro svolto in sinergia tra organizzazioni professionali del settore olivicolo e Parlamento, questa preziosa legge potrebbe rischiare di non trovare facile applicazione o di rimanere in parte non esecutiva a causa di problematiche procedurali avviatesi con l'Unione europea la quale ha deciso di avviare un EU PILOT, il 4632/13/AGR, sulla citata legge 14 gennaio 2013, n. 9, lamentando la violazione, da parte dell'Italia, delle procedure e dei termini previsti dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
    tale procedura ad ogni modo consegue alla pari determinazione dell'Unione europea, la quale in virtù di alcuni chiarimenti richiesti nel mese di novembre 2012, con la decisione n. 2012/650/I ne aveva sospeso l'applicazione per un anno e cioè fino al 22 novembre 2013;
    in particolare, la Commissione lamenta il mancato rispetto dell’iter di notifica e del termine assegnato all'Italia per l'adozione delle disposizioni in materia di dimensione dei caratteri e tipologie dei sistemi di apertura per le confezioni di olio di oliva vergine, in quanto previsioni già oggetto di discussione presso il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli;
    sulla base di ulteriori valutazioni effettuate successivamente alle comunicazioni trasmesse ai sensi della predetta direttiva, la Commissione ha censurato gli articoli 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 3; 7, comma 2; articolo 16, comma 1, per la violazione di altre disposizioni comunitarie;
    il settore agricolo del comparto olivicolo oleario italiano deve essere fortemente tutelato e rafforzato, l'olio di oliva del nostro Paese è una delle peculiarità più prestigiose ed a forte reputazione del Made in Italy;
    l'olivicoltura è un patrimonio nazionale che genera lavoro e reddito soprattutto nelle aree più svantaggiate della penisola, vi sono oltre 250 milioni di olivi sul territorio nazionale che garantiscono un impiego di manodopera per 50 milioni di giornate lavorative all'anno e un fatturato di 2 miliardi di euro, con una produzione nazionale che si concentra soprattutto in Puglia (35 per cento), Calabria (33 per cento), Sicilia (8 per cento), Campania (6 per cento), Abruzzo (4 per cento), Lazio (4 per cento), Toscana (3 per cento) e Umbria (2 per cento), mentre sono ben 43 gli oli italiani a denominazione di origine riconosciuti dall'Unione europea;
    la legge n. 9 del 2013 rappresenta lo strumento giuridico più innovativo, completo ed avanzato in grado di difendere e sostenere la nostra produzione olivicolo-olearia di qualità e gli interessi dei consumatori oltre che garantire la trasparenza nei mercati alimentari, essa pertanto deve essere rivendicata in ogni sede e se ne deve rimuovere ogni ostacolo o pregiudizio che ne possa compromettere la totale e puntuale attuazione,

impegna il Governo:

   ad intraprendere ogni iniziativa, anche a carattere normativo e se del caso nell'ambito della predisposizione della prossima legge europea 2014, capace di superare le obiezioni sollevate dalla Commissione europea riguardo alla legge 14 gennaio 2013 n. 9, con particolare riferimento a quelle di cui alla decisione del n. 2012/650/I del 22 novembre 2012;
   nelle more dell'adozione delle iniziative di cui sopra, a valutare l'opportunità di:
    a) verificare la correttezza della notifica dell'intera iniziativa legislativa di cui in premessa e a tener conto che l'obbligo di stand still (status quo) riguarda unicamente le disposizioni che costituiscono effettivamente regole tecniche:
    b) accertare le circostanze secondo cui la messa a conoscenza della Commissione il complesso delle disposizioni contenute in una normativa non impedisce ad uno Stato membro di mettere in vigore immediatamente le disposizioni che costituiscono regole tecniche senza attendere i risultati della procedura d'esame prevista dalla direttiva 98/34/CE;
    c) ritenere priva di giustificazione la richiesta di abrogazione dell'intera legge n. 9 del 2013 e di procedere, invece, alla immediata applicazione ad eccezione delle norme oggetto di revisione in sede europea;
    d) considerare, ad ogni modo, che il dispositivo di chiusura che devono possedere le bottiglie od i contenitori da utilizzare nella presentazione nei pubblici esercizi, il cosiddetto tappo anti rabbocco, possa essere applicato soltanto agli oli di oliva vergini commercializzati nel nostro Paese con indicazione di origine dello Stato e fatta salva la disciplina di mutuo riconoscimento;
   nelle circostanze di cui trattasi e ad ogni modo, ad adottare tutte le misure che si rendono necessarie per difendere, a livello europeo, l'iniziativa legislativa censurata.
9/1327/15Mongiello, Realacci, Catania, Oliverio, Bindi, Antezza, Russo, Di Gioia, Latronico, Sani, Cera, Montroni, Sannicandro, Stumpo, Cenni, Tentori, Marrocu, Cova, Faenzi, Ginefra, Carra, Biondelli, Moretti, Fiorio, Michele Bordo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del consumatore

organizzazione comune di mercato

coltura oleaginosa

produzione nazionale

norma di commercializzazione

mercato agricolo