ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01327/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIAMMANCO GABRIELLA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/07/2013


Stato iter:
31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 31/07/2013
Resoconto MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 31/07/2013

PARERE GOVERNO IL 31/07/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013

CONCLUSO IL 31/07/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01327/001
presentato da
CATANOSO GENOESE Francesco Detto Basilio Catanoso
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   La Camera,
   premesso che:
    è imminente la conclusione dell'iter della procedura d'infrazione n. 2131 aperta nel 2006 nei confronti del nostro Paese per violazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, oggi 147/2009/CE. Infatti, alla condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 15 luglio 2010 non ha fatto seguito il completo adeguamento normativo richiesto in modo articolato dall'Europa;
    l'insoddisfacente o parziale risposta del nostro Paese causerà l'irrogazione di forti sanzioni pecuniarie ai danni dei cittadini italiani;
    in particolare, la violazione delle regole comunitarie risulta grave nella mancanza di corretta applicazione dell'articolo 9 da parte dello Stato italiano, su cui grava l'obbligo di pieno e puntuale rispetto del dettato comunitario;
    specificatamente, il testo della procedura indica violazioni per non conformità alla direttiva in diverse regioni italiane;
    la conclusione del parere motivato trasmesso con nota C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 – e quindi della procedura 2131/2006 – riporta la severa motivazione per cui in Italia «il regime delle deroghe previsto dalla direttiva è prevalentemente utilizzato per autorizzare una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata»;
    uno dei punti riscontrati quale violazione ripetuta del testo comunitario è rappresentato dalla reiterata e diffusa autorizzazione al prelievo in deroga da lettera c) in mancanza di dati scientificamente solidi quale premessa necessaria ed indispensabile per calcolare correttamente la cosiddetta piccola quantità per le specie non cacciabili oggetto di deroga;
    un ulteriore punto evidenziato quale violazione ripetuta del testo comunitario è rappresentato dall'indistinta e ampia platea di soggetti autorizzati dalle regioni al prelievo in deroga su specie non cacciabili, soggetti assolutamente privi di specifica ed uniforme formazione e quindi non in grado di applicare con il rigore e l'alta selettività dettate dall'articolo 9 della direttiva il prelievo in deroga su specie non cacciabili;
    nessuna delle regioni che nel corso degli anni ha autorizzato il prelievo in deroga ha adottato misure puntuali e rigorose che rispondessero all'obbligo del corretto calcolo della cosiddetta piccola quantità o attivato specifici percorsi formativi e conseguenti valutazioni circa uniformità e capacità di selettività dei soggetti autorizzati al prelievo in deroga su specie non cacciabili,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure opportune affinché ogni eventuale ricorso all'applicazione di deroghe da parte delle regioni quali strumenti eccezionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 147/2009/CE venga subordinato alla disponibilità di dati certi ed al puntuale rispetto delle modalità di calcolo della cosiddetta piccola quantità come già indicate dalla DG Ambiente della Commissione Europea al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA e ad attivare e realizzare, prima di richiedere deroghe, specifici corsi di formazione e successive rigorose valutazioni circa l'uniformità della preparazione e l'alta selettività quali caratteristiche obbligatorie nei soggetti autorizzabili al prelievo in deroga su specie non cacciabili.
9/1327/1Catanoso Genoese, Giammanco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

regolamentazione della caccia

protezione della fauna

specie protetta

uccello

protezione dell'ambiente