Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013 PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/07/2013
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
esaminato l'Atto Camera 1326 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013»;
la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, contenuta nell'Allegato B del presente disegno di legge;
visto che la promozione del valore delle produzioni passa attraverso la qualità e la tracciabilità degli alimenti e l'ampliamento delle informazioni ai consumatori riguardo alla origine geografica degli ingredienti utilizzati è l'unica reale garanzia di sicurezza per la salute dei consumatori oltre che strumento di contrasto al dilagare delle frodi alimentari;
preso atto che tra le produzioni di eccellenza dei nostri territori, quelle del comparto ortofrutta e in particolare gli agrumi, sono destinate prevalentemente all'industria di trasformazione per la produzione di succhi, la cui competitività è fortemente minacciata dalla concorrenza sfavorevole dei paesi del mediterraneo e del sud America, a cui non corrisponde un adeguato livello qualitativo;
considerato che al fine di assicurare i consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche delle bevande analcoliche a base di frutta, nonché dei succhi di frutta e dei nettari, e di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari è indispensabile riportare in etichetta l'indicazione del luogo di origine o di provenienza della frutta utilizzata,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a prevedere, in sede di attuazione della direttiva 2012/12/UE, princìpi e criteri che prevedano specifiche disposizioni volte a rendere obbligatoria l'indicazione del luogo di origine della frutta utilizzata nella predisposizione di bevande analcoliche, succhi e nettari.
9/1326/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Caon, Prataviera, Gianluca Pini.
EUROVOC :alimentazione umana
direttiva comunitaria
informazione del consumatore
succo di frutta
prodotto agricolo
sanita' pubblica