Legislatura: 17Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Primo firmatario: CAPUA ILARIA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 BINETTI PAOLA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 MONCHIERO GIOVANNI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 VITELLI PAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 FITZGERALD NISSOLI FUCSIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 PIEPOLI GAETANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 D'AGOSTINO ANGELO ANTONIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 CIMMINO LUCIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 BUTTIGLIONE ROCCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 DELLAI LORENZO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 RABINO MARIANO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 OLIARO ROBERTA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 MARAZZITI MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 GITTI GREGORIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 CESARO ANTIMO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 SBERNA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 LIBRANDI GIANFRANCO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 ROSSI DOMENICO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013 CATANIA MARIO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 31/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 31/07/2013 Resoconto CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA PARERE GOVERNO 31/07/2013 MOAVERO MILANESI ENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI EUROPEI)
DISCUSSIONE IL 31/07/2013
ACCOLTO IL 31/07/2013
PARERE GOVERNO IL 31/07/2013
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/07/2013
CONCLUSO IL 31/07/2013
La Camera,
premesso che:
la sperimentazione animale è un passaggio obbligato nella ricerca biomedica. Nonostante la ricerca scientifica sia sempre più rivolta alla promozione di metodi sostitutivi all'impiego di animali, ad oggi non è possibile ancora farne a meno. L'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal decreto legislativo 116 del 1992, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, nonché dall'articolo 1 della legge 924 del 1931. La normativa è stata aggiornata mediante la direttiva 2010/63/UE, oggetto di recepimento;
il Senato della Repubblica ha approvato, nell'ambito della legge di delegazione europea 2013 (AS 587) un emendamento (all'articolo 13) che introduce alcune norme condivisibili volte ad orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi ed alcuni divieti discutibili che riguardano alcune metodologie sperimentali che risultano essere essenziali per la competitività della ricerca biomedica italiana. La principale conseguenza causata dai divieti introdotti, attraverso gli emendamenti approvati in Senato e riguardanti la sperimentazione animale potrebbe essere quella di diminuire l'apporto dei ricercatori italiani allo sviluppo delle conoscenze biologiche e mediche, dato che rischieremo di essere il solo Paese ad aver introdotto regole così restrittive. Infatti, ben 15 paesi europei hanno accettato in modo integrale la direttiva. Un secondo rischio sarebbe l'impossibilità di partecipare ai bandi di ricerca europea non potendo utilizzare la sperimentazione animale come possono fare i ricercatori dei paesi con cui siamo in competizione per ottenere i fondi europei;
i punti critici, nel dettaglio interessano l'articolo 13, nello specifico, nel paragrafo 1 punto d) riguardante l'anestesia. Molti esperimenti non richiedono anestesia, mentre la norma nella sua formulazione attuale farebbe pensare alla necessità, ad esempio, di anestetizzare gli animali per fare qualunque manipolazione che provochi dolore, senza specificarne il grado. Ne conseguirebbe che, anche per fare una iniezione oppure per realizzare studi sul comportamento, andrebbe praticata l'anestesia contro ogni buon senso;
inoltre, per ciò che concerne la norma sugli xenotrapianti e ricerca sulle sostanze d'abuso, oggi la maggioranza delle ricerche sui tumori si basa su eterotrapianti: si trapiantano sottocute piccoli frammenti di tumore umano in topi che sono geneticamente privi di risposte immunitarie. In questo modo si può studiare la crescita del tumore, la sua vascolarizzazione, la sua disseminazione, la formazione di metastasi. Inoltre solo in questo modo si può studiare come agiscono i farmaci in una situazione complessa come quella di un organismo vivente. Questo tipo di xenotrapianto è oggi la base della ricerca antitumorale e rappresenta una tecnica essenziale verso l'obiettivo di realizzare terapie personalizzate. Questa tecnica non può essere sostituita da altre tecnologie, come ad esempio le colture cellulari in vitro che vengono utilizzate in via preliminare, ma non possono permettere di studiare come ad esempio un farmaco venga assorbito, distribuito, metabolizzato ed eliminato in un organismo vivente;
in maniera analoga e sempre alla lettera f) dell'articolo 13, per ciò che concerne la norma sulla sperimentazione su sostanze d'abuso, non è chiaro per quale ragione questo tipo di ricerche debba essere vietata in Italia, quando è noto che decine di milioni di cittadini italiani abusano di sostanze legali o illecite. A parere dei firmatari del presente atto si assisterebbe all'impossibilità di poter studiare gli effetti tossici particolarmente delle nuove droghe che ogni giorno entrano nel mercato clandestino. Nello specifico, sarebbe impossibile indagare gli effetti dannosi sul sistema nervoso centrale. Non si potrebbero studiare trattamenti che contrastino la comparsa di dipendenza, che attenuino i sintomi dell'astinenza, che antagonizzino gli effetti tossici a livello cardiaco e di altri organi;
sono necessarie, per questi studi, varie specie animali per cercare di cogliere il più possibile lo spettro di effetti delle droghe e dei farmaci di abuso. Non esistono altre tecnologie che possano sostituire gli animali. Le colture in vitro di cellule neuronali possono essere certamente utili per studi preliminari, ma non possono rappresentare i miliardi di connessioni che esistono in un cervello funzionante;
il paragrafo 2 del medesimo articolo 13, specifica che il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee europee o internazionali e quindi potrebbe creare dubbi interpretativi con il paragrafo precedente, ed inoltre l'articolo 2 della direttiva oggetto di recepimento ribadisce l'obbligo di non introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di protezione più elevato, rispetto a quelle della direttiva, possono essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010. In tal caso, gli Stati membri interessati avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza, entro il 1o gennaio 2013;
non esistono oggi metodi alternativi per svolgere attività di ricerca su argomenti così centrali per la salute pubblica come lo studio dei tumori e degli effetti delle sostanze d'abuso, e che tali sperimentazioni vengono comunque effettuate da personale altamente qualificato, nel totale rispetto del benessere animale,
impegna il Governo
ad attenersi, in sede di applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, dell'articolo 13, del disegno di legge in esame, alla disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea come previsto dalla direttiva in via di recepimento.
9/1326/15. Capua, Gigli, Binetti, Monchiero, Vargiu, Vitelli, Fitzgerald Nissoli, Vecchio, Piepoli, D'Agostino, Cimmino, Buttiglione, Sottanelli, Dellai, Rabino, Oliaro, Marazziti, Gitti, Antimo Cesaro, Sberna, Librandi, Rossi, Catania.
EUROVOC :esperimento su animali
protezione degli animali
malattia
prodotto farmaceutico
politica sanitaria