Legislatura: 17Seduta di annuncio: 38 del 21/06/2013
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 21/06/2013 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 21/06/2013 Resoconto FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 21/06/2013 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 21/06/2013
NON ACCOLTO IL 21/06/2013
PARERE GOVERNO IL 21/06/2013
RESPINTO IL 21/06/2013
CONCLUSO IL 21/06/2013
La Camera
premesso che:
all'articolo 6 del decreto legge in oggetto si proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione dello stato di emergenza fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, e dichiarato in conseguenza degli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, reca, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si prevede che i Presidenti delle Regioni stabiliscono, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi;
di fatto i contributi per la ricostruzione sono legati ad un accordo Cassa Depositi e Prestiti – Banche-Stato che prevede il seguente iter:
1. Il terremotato dopo i controlli di legalità riceve su un conto vincolato al solo pagamento dei fornitori la somma necessaria;
2. La Cassa Depositi e Prestiti eroga un mutuo alla banca scelta dal terremotato;
3. Il terremotato accende un mutuo venticinquennale con la propria banca;
4. Il terremotato paga le rate del mutuo cedendo il proprio credito d'imposta alla Banca;
5. La banca restituisce i soldi alla CASSA Deposti e Prestiti;
la contrattualistica della cosiddetta Cambiale Errani prevede che, se muta il quadro normativo, il terremotato dovrà immediatamente rimborsare alla banca la porzione di finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi di mora che decorrono dalla data di risoluzione del contratto fino al giorno dell'effettivo pagamento;
che tali obblighi si trasferiscono automaticamente agli eventuali eredi od a chi volesse acquistare la casa, in solido ed in modo indivisibile, vincolando sia il venditore che l'acquirente,
impegna il Governo
a valutare ogni iniziativa normativa che ponga rimedio a questa stortura chiarendo che il contributo destinato ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo viene erogato sotto forma di indennizzo e che quindi i soggetti autorizzati al credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, senza comportare obbligazioni o vincoli in capo al destinatario degli indennizzi.
9/1197/6. Ferraresi, Dell'Orco.
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