ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01197/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 38 del 21/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/06/2013


Stato iter:
21/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/06/2013
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/06/2013

ACCOLTO IL 21/06/2013

PARERE GOVERNO IL 21/06/2013

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/06/2013

CONCLUSO IL 21/06/2013

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01197/010
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Venerdì 21 giugno 2013, seduta n. 38

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 43 del 2013 torna a disciplinare l'annosa materia della gestione delle terre e rocce da scavo per far fronte ad una carenza normativa ormai insostenibile;
    il 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) e, da tale data, in virtù di quanto disposto dall'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, deve ritenersi abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 vale a dire la disposizione del codice dell'ambiente che disciplinava le terre e rocce da scavo (TRS);
    la normativa sulle terre e rocce da scavo, infatti, si inserisce – o meglio scaturisce – dalla normativa sui rifiuti, in quanto finalizzata a stabilire quando un materiale scavato possa essere o meno qualificato come rifiuto;
    il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) è stato modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010 che ha recepito la direttiva rifiuti 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE; l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010 stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186»;
    con il decreto legislativo n. 205 del 2010, pertanto, l'articolo 186 ha assunto la caratteristica di norma temporanea, fino all'emanazione del decreto destinato a individuare le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotto;
    peraltro, prima che fosse adottato un decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la materia è stata disciplinata da due decretazioni d'urgenza:
     a) dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) cosiddetto decreto «Liberalizzazioni», il cui articolo 49, comma 1, dispone che «L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;
     b) dal decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 28) cosiddetto decreto «Ambiente», il cui articolo 3 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di matrici materiali di riporto; proprio ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 è stato emanato il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, intitolato «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo»;
    il decreto ministeriale n. 161 del 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012 ed è entrato il vigore il 6 ottobre 2012; da tale data deve ritenersi abrogato l'articolo 186 del codice dell'ambiente, fatta salva la disciplina transitoria;
    l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 161 del 2012 che prevede rigorose ma anche onerose procedure per l'analisi e la caratterizzazione dei materiali sta creando rilevanti problemi all'attività edilizia, soprattutto del cosiddetto «piccoli cantieri»;
    a fronte della produzione di poche centinaia di metri cubi di terre e rocce da scavo infatti le analisi chimiche vanno condotte sulla lista completa di analisi che comprende circa cento elementi e le procedure amministrative sono le stesse per i cantieri di grande infrastrutture od opere edili; si è inoltre posto, fra gli operatori del settore (aziende, professionisti e gli stessi comuni) il problema se il decreto ministeriale n. 161 del 2012 sia o meno applicabile anche ai materiali da scavo provenienti dai cosiddetto piccoli cantieri che costituiscono un'attività rilevante sia sotto profilo economico sia sotto quello ambientale per il loro elevato numero e la parcellizzazione sul territorio;
    con nota prot. 36288 del 14 novembre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispondendo ad un quesito dell'ordine dei geologi dell'Umbria, ha afferma sibillinamente che: «... il decreto ministeriale in oggetto non ha trattato l'argomento in quanto l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dall'articolo 2, comma 45-bis, decreto legislativo n. 4 del 2008 indicava la necessità di un diverso decreto in quanto: “Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia”»;
    ne consegue che, anche in ragione del principio di precauzione, sia gli organi di controllo sia le imprese tutt'oggi applicano le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 anche ai piccoli cantieri;
    il decreto-legge n. 43 del 2013 dà solo una soluzione parziale al problema in quanto si applica solo alle opere in esso previste mentre invece è sempre più urgente che il Governo ottemperi agli obblighi di legge relativi alla formazione secondaria che tarda da anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le soluzioni normative idonee, nel rispetto delle norme comunitarie, per evitare di dover ricorrere a futuri interventi emergenziali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'articolo 2, comma 45-bis, del decreto legislativo n. 4 del 2008 per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale.
9/1197/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

utilizzazione del terreno

rifiuti

formalita' amministrativa

semplificazione delle formalita'

gestione dei rifiuti

infrastruttura dei trasporti

principio di precauzione