ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00713

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 538 del 19/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: VENTUCCI COSIMO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 19/10/2011
FUGATTI MAURIZIO LEGA NORD PADANIA 19/10/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 20/10/2011
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/10/2011
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 20/10/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
20/10/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/10/2011
VENTUCCI COSIMO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/10/2011
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 20/10/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/10/2011

DISCUSSIONE IL 20/10/2011

ACCOLTO IL 20/10/2011

PARERE GOVERNO IL 20/10/2011

APPROVATO IL 20/10/2011

CONCLUSO IL 20/10/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00713
presentata da
COSIMO VENTUCCI
mercoledì 19 ottobre 2011, seduta n.538

La VI Commissione,
premesso che:
le recenti modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, apportate dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, hanno chiarito l'ambito applicativo e la portata dell'istituto del deposito IVA;
per effetto di tali modifiche è stato codificato il principio secondo cui ogni introduzione nei depositi IVA è subordinata alla prestazione di apposita garanzia commisurata all'IVA non riscossa per effetto dell'introduzione stessa, ed è previsto l'esonero dalla prestazione di tale garanzia per i soggetti ai quali il predetto è concesso ai sensi dell'articolo 90 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, nonché per i titolari di certificazione di operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 14-bis del Reg. (CEE) n. 2545/93 della Commissione del 2 luglio 1993;
l'articolo 90 del TULD prevede la possibilità di riconoscere a ditte di notoria solvibilità l'esonero dal prestare cauzione, secondo modalità che, attualmente, limitano l'accesso al beneficio medesimo a soggetti che sono sostanzialmente solvibili, pur non potendo superare presumibilmente con esito positivo il complesso procedimento basato sull'esame degli indici di bilancio aziendale, in ragione dello stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale;
per solvibilità finanziaria si intende una situazione sana, sufficiente per permettere alla ditta di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale;
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa a beni introdotti in un deposito IVA è collegata all'immissione in consumo dei beni medesimi e, per effetto delle recenti modifiche in materia, sono oggi previste misure di più efficace contrasto alle possibili frodi nel settore,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative idonee a garantire che, nella concessione dell'esonero dalla prestazione di garanzia ai sensi del citato articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale con riferimento alla particolare fattispecie indicata in premessa, si proceda secondo modalità semplificate rispetto a quelle ordinariamente previste, le quali consentano la verifica della solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l'esame dei seguenti elementi:
a) iscrizione del soggetto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno;
b) dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) assenza di carichi pendenti, come risultante dal certificato, approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente ufficio delle entrate;
d) dichiarazione, da parte del soggetto, di aver effettuato, nel corso dell'ultimo anno, operazioni di importazione di merci non comunitarie, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili, in relazione alle quali commisurare l'ammontare dell'esonero stesso.
(7-00713) «Ventucci, Fluvi, Fugatti, Barbato, Fogliardi».