ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 647 del 11/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 11/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 11/06/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 11/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 11/06/2012
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 11/06/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/07/2012
Stato iter:
28/11/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2012
Resoconto CARDINALE ADELFIO ELIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/11/2012
Resoconto PALAGIANO ANTONIO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/07/2012

DISCUSSIONE IL 28/11/2012

SVOLTO IL 28/11/2012

CONCLUSO IL 28/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07050
presentata da
ANTONIO PALAGIANO
lunedì 11 giugno 2012, seduta n.647

PALAGIANO, DI PIETRO e ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

i rapporti tra sistema sanitario regionale e università sono disciplinati dal decreto legislativo n. 517 del 1999 che stabilisce che la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza attraverso l'istituzione di speciali aziende ospedaliero universitarie (AOU) al cui finanziamento concorrono le università e le regioni secondo le previsioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo stesso;

in particolare, alle attività correnti delle predette aziende concorrono le università con l'apporto di personale docente e non docente, la cui valorizzazione degli stipendi costituisce contributo economico-finanziario ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001;

il rapporto di lavoro del personale delle aziende ospedaliero universitarie (dipendenti universitari operanti in qualità di operatori sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, medici, biologi, amministrativi, e altro) è instaurato con l'università per rispondere alle esigenze funzionali degli ex policlinici annessi alle facoltà di medicina e chirurgia. Questo rapporto di lavoro è disciplinato dalla legislazione universitaria e dai contratti collettivi nazionali del lavoro del settore università;

il trattamento economico del personale delle aziende ospedaliero universitarie è a carico degli atenei che ricevono il relativo finanziamento dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante l'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario;

l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999, stabilisce che alle procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle aziende ospedaliero universitarie si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora dell'istruzione, dell'università e della ricerca), della funzione pubblica (ora per la pubblica amministrazione e la semplificazione) e del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

i decreti interministeriali di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999 non sono stati emanati, ciò nonostante, la regione siciliana, per opera dell'assessore alla salute Massimo Russo, e le università di Catania, di Palermo e di Messina hanno sottoscritto, in data 21 e 22 dicembre 2011, accordi quadro attuativi dell'articolo 14, n. 6 dei protocolli d'intesa sottoscritti dalle medesime parti ex decreto legislativo n. 517 del 1999;

tali accordi concernono il trasferimento del costo del personale universitario non docente operante in regime convenzionale presso le aziende ospedaliere universitarie alle aziende stesse e prevedono, altresì, la definizione di apposite intese tra i singoli atenei e le rispettive aziende ospedaliero universitarie per disciplinare il successivo trasferimento del medesimo personale in termini di titolarità giuridica dei rapporti di lavoro e del relativo costo al Servizio sanitario regionale;

i summenzionati accordi quadro, in sostituzione di una disciplina nazionale rientrante nelle esclusive competenze di ben quattro Ministeri (dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione), comporterebbero il concreto rischio di determinare un incremento della spesa pubblica di molti milioni di euro in un periodo di grave crisi economica per l'intero Paese (circa euro 200.000.000,00 nei prossimi 7 anni e euro 60.000.000,00 a regime dopo i primi 7 anni);

questo episodio ha determinato rilevanti tensioni sociali che hanno generato l'impugnativa degli atti in questione davanti al TAR di Palermo sia da parte dei lavoratori sia di tutte le organizzazioni sindacali di categoria con inevitabili ripercussioni anche in termini di costi aggiuntivi per le attività di difesa delle amministrazioni interessate;

le organizzazioni sindacali di categoria hanno richiesto, inoltre, un intervento dei Ministeri competenti, nonché della Corte dei conti, in quanto, oltre ad essere lese le prerogative contrattuali e sindacali si determinerebbe anche una duplicazione dei costi del personale che risulterebbero, di fatto, sia a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che della regione. Dall'attuazione degli accordi in questione si determinerebbe, inoltre, un ingiustificato arricchimento degli atenei corrispondente all'ammontare di costi del personale posti a carico della regione siciliana e un corrispondente aggravio al bilancio di quest'ultima che già risulta oppresso da un enorme disavanzo;

a parere degli interroganti, la procedura messa in atto dalla regione siciliana è palesemente in contrasto con il quadro normativo vigente. Nel caso in questione, infatti, non risulta ipotizzabile né l'applicazione dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (rimborso del personale in posizione di comando) - così come peraltro sancito dalla V Commissione bilancio con riferimento al parere reso relativamente all'articolo aggiuntivo n. 11.0100 all'A.C. 4274-A - tantomeno l'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche (cosiddetta cessione del ramo d'azienda) in forza dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999 -:

se il Governo intenda adottare tempestivamente i decreti ministeriali di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999, così impedendo che possa essere data attuazione ad accordi come quelli sottoscritti in data 21 e 22 dicembre 2011 dall'assessore alla salute della regione siciliana e dalle università di Catania, di Palermo e di Messina e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia del 23 marzo 2012, n. 12, che agli interroganti appaiono in contrasto con il quadro normativo vigente.(5-07050)