ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 647 del 11/06/2012
Trasformazioni
Trasformato il 21/12/2012 in 4/19298
Firmatari
Primo firmatario: CODURELLI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2012
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2012
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2012
SCHIRRU AMALIA PARTITO DEMOCRATICO 08/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/06/2012
Stato iter:
21/12/2012
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2012

SOLLECITO IL 18/09/2012

SOLLECITO IL 17/10/2012

SOLLECITO IL 14/11/2012

SOLLECITO IL 28/11/2012

TRASFORMA IL 21/12/2012

TRASFORMATO IL 21/12/2012

CONCLUSO IL 21/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07046
presentata da
LUCIA CODURELLI
lunedì 11 giugno 2012, seduta n.647

CODURELLI, BOCCUZZI, BERRETTA, BELLANOVA e SCHIRRU. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, prevede, all'articolo 37, comma 6, modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

le disposizioni modificano le esenzioni dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, stabilendo che «Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione al ruolo»;

il Ministero della giustizia con circolare n. 28 dell'11 maggio 2012 ha inteso fornire dei chiarimenti in ordine all'interpretazione da attribuire ad alcuni aspetti relativi al contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza;

detta circolare specifica che il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione dal contributo è quello determinato dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), la cosiddetta normativa sul gratuito patrocinio che fa riferimento non al reddito individuale ma a quello familiare: pertanto l'esenzione riguarderà le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a 3 volte l'importo di euro 10.628,16;

se così fosse, significa che i lavoratori dovranno produrre non il cud personale ma quello familiare ed è di tutta evidenza che molti saranno costretti a pagare il contributo stesso, in quanto il reddito familiare sarà superiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16 così come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

l'articolo 9, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 prevedendo per i procedimenti di previdenza e assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, una soglia di esenzione pari a 3 volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ad avviso degli interroganti legittima un'irragionevole distinzione tra giudizi di merito e giudizio di legittimità, conferendo al giudizio per Cassazione il preciso carattere di «processo per ricchi»;

nell'ipotesi di contestazione giudiziale di un licenziamento, in primo e secondo grado opera l'esenzione, quindi il lavoratore che non superi il reddito (familiare) di 31.884,48 euro non dovrebbe pagare il contributo, mentre lo stesso lavoratore dovrebbe pagare 900 se dovesse proporre ricorso per Cassazione;

in materia di decreti ingiuntivi e di relative opposizioni emessi per crediti derivanti da rapporti di lavoro (privati o pubblici) la circolare suddetta afferma che il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 escludendo quindi la possibilità di una doppia riduzione e di fatto rendendo ancora più oneroso il contributo unificato nelle cause di lavoro -:

se non ritenga che, anche alla luce dell'interpretazione e dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale citata, le differenze relative ai limiti reddituali indicati per accedere all'esenzione per le cause relative alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego, comporteranno una sostanziale, e sicuramente eccessiva distinzione tra cause di legittimità e cause di merito; se non ritenga eccessivamente oneroso per il lavoratore il risultato finale derivante dalla necessaria produzione del cud familiare, invece che di quello individuale, ai fini della suddetta esenzione, e quali iniziative, eventualmente, intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze.
(5-07046)