ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04657

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 468 del 27/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2011
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 27/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 27/04/2011
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/04/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04657
presentata da
MARIALUISA GNECCHI
mercoledì 27 aprile 2011, seduta n.468

GNECCHI, FRONER e CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- Per sapere - premesso che:




l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha abrogato le norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS (legge n. 322 del 1958), nonché quelle inerenti i dipendenti da amministrazioni statali e gli iscritti alle casse pensioni degli ex Istituti di previdenza (legge n. 1646 del 1962), i dipendenti civili e militari dello Stato (legge n. 1092 del 1973) ed i militari in servizio di leva (legge n. 958 del 1986). I destinatari delle disposizioni abrogate potranno avvalersi solamente della facoltà di ricongiunzione di cui l'articolo della legge n. 29 del 1979, in forma onerosa;


la suddetta norma è stata fra l'altro, secondo le interroganti, introdotta al fine di non consentire alle donne del pubblico impiego di poter trasferire la posizione assicurativa all'Inps e accedere alla possibilità di andare in pensione a 60 anni di età;


con la norma succitata si è quindi stabilito che a coloro che avessero prodotto domanda di trasferimento della posizione assicurativa all'Inps entro il 30 luglio 2010, veniva riconosciuto il vecchio regime (senza oneri), mentre per coloro che hanno presentato domanda successivamente a tale data, il trasferimento diventa oneroso;


non si è tenuto conto, però, che per i dipendenti statali iscritti alla Cassa di stato (CTPS), la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps operava d'ufficio in tutti i casi di cessazione dal servizio senza aver maturato diritto a pensione presso l'Inpdap, di conseguenza non potevano esistere domande di trasferimento ante o post 30 luglio 2010;


per tale fattispecie, essendo previsto a suo tempo il trasferimento d'ufficio, risulta che l'Inpdap, anche per le cessazioni intervenute post 30 luglio 2010, opera il trasferimento della posizione assicurativa, senza oneri a carico del dipendente interessato;


la soluzione adottata dall'Inpdap vede sicuramente favorevoli le interroganti
ma dimostra anche con quanta superficialità si siano volute modificare delle norme fondamentali del sistema previdenziale, senza prevederne le ricadute e mettendo in oggettive difficoltà gli enti previdenziali nell'applicazione delle norme sopra richiamate -:


se i Ministri interrogati, siano a conoscenza che per i dipendenti statali iscritti alla cassa di Stato (CTPS), che cessino a tutt'oggi dal servizio, la possibilità di costituire la posizione previdenziale all'INPS è senza oneri e se non ritengano di valutare l'opportunità di promuovere l'abrogazione delle norme intervenute con l'articolo 12 e seguenti, del decreto-legge n. 78 del 2010, stante la palese contraddittorietà delle stesse e la conseguente difficile applicazione, che comporterà l'attivazione di ricorsi nelle sedi competenti. (5-04657)