ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00758

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 102 del 11/12/2008
Firmatari
Primo firmatario: MANCUSO GIANNI
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 11/12/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO PRESTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 11/12/2008


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/12/2008
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/12/2008

SOLLECITO IL 17/11/2009

SOLLECITO IL 15/03/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00758
presentata da
GIANNI MANCUSO
giovedì 11 dicembre 2008, seduta n.102

MANCUSO e LO PRESTI. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 comma primo, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 1999, per i soggetti assegnatari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, dell'iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche i Veterinari iscritti agli Albi professionali e come tali già titolari di una copertura previdenziale obbligatoria, quale quella offerta dalla propria Cassa previdenziale di categoria, sono tenuti ad essere iscritti alla Gestione Separata INPS;

tale duplice imposizione contributiva appare in contrasto con lo scopo stesso per il quale è stata istituita la Gestione Separata INPS. Difatti secondo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 281 del 1996, l'iscrizione ed il versamento dei contributi alla Gestione Separata è obbligatorio unicamente per i soggetti, siano essi lavoratori autonomi ovvero collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi non siano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria;

in base alle norme sopra richiamate, dunque, l'iscrizione alla Gestione Separata INPS avrebbe quindi carattere residuale e sarebbe pertanto diretta ad assicurare la copertura previdenziale, prevista dall'articolo 38 della Costituzione, unicamente nei confronti di quei lavoratori che sono privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;

in merito alla prevalenza del versamento della contribuzione alla Cassa previdenziale rispetto a quello previsto dalla legge n. 335 del 1995, nei confronti della Gestione Separata, in passato si era espressa proprio l'INPS; con circolare n. 124 del 1996, infatti, l'INPS aveva riconosciuto, ai liberi professionisti che versavano al proprio Ente previdenziale un contributo determinato in misura fissa, diretto all'erogazione di un trattamento previdenziale, l'esclusione dal pagamento del contributo alla Gestione Separata;

sulla scorta di tale principio, è stato quindi scongiurato il rischio della duplicazione dell'obbligo contributivo a carico dei Veterinari che svolgono collaborazioni coordinate e continuative attinenti la professione veterinaria, nonché dei Veterinari Specialisti Ambulatoriali che stipulano convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (come confermato dal Governo, in sede di XI Commissione Lavoro, a seguito di apposita interrogazione proposta sull'argomento);

diversamente accade per i liberi professionisti che percepiscono borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, come i dottorandi di ricerca con borsa di studio, nonché per gli assegnisti di ricerca. Tutti questi soggetti, nonostante siano iscritti ad un Albo professionale e quindi all'ENPAV, sono comunque obbligati a versare alla Gestione Separata INPS, ancorché svolgano attività attinente la professione veterinaria;

l'INPS, interessata dall'ENPAV della problematica con circolare n. 101 del 1999, si è limitata a stabilire che in presenza di concomitanti rapporti assicurativi il titolare della borsa di studio è autorizzato al versamento di una contribuzione ridotta alla Gestione Separata pari, dal 1o gennaio 2008, al 17 per cento del compenso annuo percepito (anziché la contribuzione intera pari al 24,72 per cento);

tale circostanza, ossia che la stessa circolare abbia riconosciuto la possibilità di un duplice rapporto assicurativo in capo agli stessi soggetti, autorizzando in tali ipotesi una riduzione del contributo dovuto alla Gestione Separata, legittima, pertanto, l'assoggettamento delle borse di studio alla contribuzione ENPAV;

di fatto, quindi, un Veterinario iscritto all'Albo professionale, che vince una borsa di studio per dottorato di ricerca o riceve un assegno per la collaborazione alla ricerca, si vede costretto a versare il 17 per cento di quanto ottenuto e contestualmente, essendo egli un professionista dotato del proprio Ente di previdenza obbligatoria, versa anche la contribuzione alla Cassa della categoria;

è bene evidenziare che il contributo pagato alla Gestione Separata ha una durata limitata all'arco di tempo in cui svolge attività di ricerca (tre anni) e pertanto tale contribuzione non sarà utilizzata in alcun modo, salvo che egli, al termine di tale periodo, non continui ad
alimentare la posizione contributiva aperta presso tale Gestione. Diversamente il Veterinario che sceglie di iscriversi all'Albo professionale è obbligatoriamente iscritto all'ENPAV e tale iscrizione gli garantisce una copertura previdenziale e assistenziale per tutto l'arco della vita lavorativa -:

se il Governo ritenga di mettere ordine nella materia in oggetto, al fine di evitare la frammentazione delle risorse contributive, che, anche per i veterinari assegnatari di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e si continui ad applicare il più generale principio, riconosciuto dall'INPS con circolare n. 124 del 1996, dell'esonero dal versamento dei contributi alla Gestione Separata a fronte dell'insistenza, sulla stessa tipologia di reddito, di un prevalente obbligo contributivo. (5-00758)
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1998 0315

EUROVOC :

assegno scolastico

contributo sociale

lavoro autonomo

libera professione

ricerca e sviluppo

sicurezza sociale

veterinario