FIANO, SANGA, MISIANI e BERSANI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
in data 29 luglio 2005 l'assemblea degli obbligazionisti di Alitalia, con il voto determinante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la proroga dell'originario termine di scadenza del prestito obbligazionario dal 22 luglio 2007 al 22 luglio 2010;
a fronte dell'ammissione di Alitalia Linee Aeree S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, intervenuta successivamente alla data di scadenza originaria del prestito obbligazionario, gli obbligazionisti rischiano di non ottenere il rimborso del capitale investito per la sottoscrizione delle obbligazioni in quanto si trovano a concorrere, unitamente a numerosi altri creditori, su un attivo che, sulla base delle stime attuali, rischia di palesarsi notevolmente inferiore all'ammontare del proprio credito;
l'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 134 del 2008 ha ammesso gli obbligazionisti Alitalia ai benefici del fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rinviando tuttavia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle condizioni e delle altre modalità per l'accesso all'indennizzo;
la mancata adozione ad oggi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lascia gli obbligazionisti Alitalia in una situazione di completa incertezza riguardo alla sorte del proprio investimento ed alla possibilità, tramite il ricorso al fondo di garanzia, di ottenere il rimborso integrale delle obbligazioni sottoscritte;
le responsabilità per eventuali danni che gli obbligazionisti si troverebbero a patire all'esito della procedura sarebbe certamente imputabile anche al Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura in cui lo stesso, nella duplice veste di socio di controllo ed obbligazionista «maggioritario» di Alitalia, e dunque in palese conflitto di interessi, ha potuto sostanzialmente «imporre» la proroga della scadenza del prestito, prescindendo dall'eventuale volontà contraria degli ulteriori obbligazionisti, il cui voto si è rivelato ovviamente ininfluente ai fini dell'esito del procedimento assembleare;
le suddette responsabilità a carico del Ministero si stagliano ancora più nitide là dove si consideri che proprio la partecipazione maggioritaria del Ministero dell'economia e delle finanze al capitale di Alitalia è stata un elemento dirimente nell'indurre gli obbligazionisti ad investire i propri capitali nella società, nella misura in cui li ha indotti a fare affidamento sull'implicita «garanzia» dell'investimento derivante dalla forte presenza dello Stato nella compagine sociale;
attesa la richiamata posizione di responsabilità del Ministero dell'economia e delle finanze in merito ai potenziali danni che il fallimento di Alitalia potrebbe arrecare agli obbligazionisti, il Ministero medesimo dovrebbe assumere ogni iniziativa finalizzata ad evitare - o quantomeno ad alleviare - i suddetti danni, ivi inclusa la rinuncia al credito che esso vanta nei confronti della società in qualità di obbligazionista -:
quale sia la consistenza attuale del fondo di garanzia;
se vi sia la volontà di destinare integralmente, sino a concorrenza del valore nominale del prestito obbligazionario, le risorse del fondo di garanzia al fine del soddisfacimento delle pretese creditorie dei piccoli obbligazionisti Alitalia;
se, come auspicabile, gli azionisti Alitalia saranno postergati rispetto agli obbligazionisti ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo medesimo;
quali iniziative il Ministero dell'economia e delle finanze intenda adottare a tutela dei piccoli obbligazionisti Alitalia, anche tenuto conto della propria responsabilità per eventuali danni a carico degli stessi, nell'ipotesi in cui il ricorso al fondo di garanzia, per incapienza dello stesso o per volontà del decreto attuativo, non sia idoneo ad assicurare il soddisfacimento integrale dei diritti di rimborso del prestito;
in particolare, se intenda chiarire se, nella richiamata ipotesi in cui il ricorso al fondo di garanzia, per incapienza dello stesso o per volontà del decreto attuativo, non sia idoneo ad assicurare il soddisfacimento integrale dei diritti di rimborso del prestito, il Ministero intenda rinunciare al credito relativo alle obbligazioni Alitalia da esso possedute;
da ultimo, attesa l'indubbia ombra che la vicenda in oggetto potrebbe gettare sulla reputazione dello Stato in qualità di azionista ed obbligazionista di rilevanti società quotate, se intenda chiarire quali iniziative concrete si intendano attuare nel caso di specie al fine di salvaguardare la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella massima istituzione rappresentativa della collettività.(5-00737)