CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
la casa degli angeli è una società cooperativa che ha esclusivamente fini educativi e culturali ed è retta dai princìpi di mutualità e assistenza (articolo 1 dello statuto);
nel mese di dicembre il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale che gestisce l'attività dell'istituto scolastico della casa degli angeli, Angelo Agosti ha comunicato, a mezzo di raccomandata, a 3 socie-lavoratrici (due bidelle e un'impiegata amministrativa) la loro esclusione da socio della cooperativa ai sensi dell'articolo 15 lettera b) del vigente statuto sociale, perché iscritte alla CGIL, un sindacato che non ha, a detta dei vertici della cooperativa, «radici e ispirazione cattolica»;
la CGIL, ha chiesto alla cooperativa di revocare immediatamente i provvedimenti perché illegittimi, anticostituzionali e contrari ai fondamentali princìpi di diritto che regolano la nostra Repubblica, non escludendo di adire le vie legali, in tutte le sedi giudiziarie per tutelare i diritti delle lavoratrici iscritte e della stessa organizzazione sindacale;
l'interrogante aveva posto analogo problema con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-03548 che esponeva il fatto di un operaio che non veniva assunto solo perché iscritto alla CGIL;
il Ministro del lavoro nella risposta ha fatto presente quanto segue: il caso di specie, come è noto, è disciplinato dal nostro ordinamento dall'articolo 15, primo comma, lettera a) della legge n. 300 del 1970, che dispone la nullità di qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte. Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo, già nella fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, di astenersi dal discriminare i lavoratori incorrendo, in caso contrario, in un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
quanto sopra esposto è di una gravità inaudita dal punto di vista giuridico, costituzionale, sindacale, politico e anche etico, ed è ancor più grave il fatto che un istituto che beneficia di contributi pubblici possa mettere in atto gravi discriminazioni nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori -:
quali iniziative intendano assumere per quanto di rispettiva competenza in relazione a quanto rappresentato in premessa. (4-10411)