LO MONTE. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
in ordine al concorso per 11 posti di vigile del fuoco nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell'isola di Lipari, il Ministero dell'interno è già stato interrogato sull'argomento (interrogazione a risposta scritta n. 4-03124) affermando, nella risposta del 2 agosto 2007, che la procedura in ordine al «possesso dei requisiti» richiesti dal concorso, da parte dei candidati era stata regolarmente espletata dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di conseguenza la procedura doveva ritenersi svolta in modo del tutto regolare;
il consiglio di giustizia amministrativa (CGA) competente, con l'ordinanza n. 909 del 2007 dell'8 novembre 2007, ha accolto la richiesta di sospensiva degli atti, graduatoria compresa, accogliendo in tal modo il ricorso di sette vigili del fuoco volontari di Lipari che erano stati esclusi e che si trovano in graduatoria utile. Esiste anche un giudizio di ottemperanza 361/08 del consiglio di giustizia amministrativa ove si riteneva utile acquisire la relazione dal Ministero dell'interno sulla iniziativa assunta a seguito dell'ordinanza consiglio di giustizia amministrativa n. 909 in data 10 ottobre 2007;
per tutta risposta nella relazione del 23 maggio 2008 protocollo 2387 del 23 maggio 2008, il Ministero «riteneva che l'ordinanza era» sostanzialmente ineseguibile, e la stessa non poteva determinare l'annullamento della graduatoria e l'automatica sostituzione degli idonei al posto dei vincitori che sono stati assunti e prestano regolare servizio, pertanto, il Ministero riteneva che per tale ordinanza, e per la sua «genericità ed incompletezza», sussistesse una materiale impossibilità di dare effettiva attuazione;
per tutta risposta il consiglio di giustizia amministrativa competente con ordinanza 600/08 in camera di consiglio del 25 giugno del 2008, riteneva che la domanda di esecuzione della pronuncia cautelare 909/07 del 8 novembre 2007 comportava anche la sospensione della graduatoria impugnata in primo grado di ogni atto, anche contrattuale ad essa conseguente, il consiglio di giustizia amministrativa, accoglieva l'istanza dei ricorrenti rigettando e motivando quanto erroneamente asserito dal Ministero dell'interno;
successivamente con sentenza di merito n. 1306/2009 depositata in data 14 luglio 2009 in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, il T.A.R. di Catania ha accolto in pieno la richiesta dei ricorrenti esclusi ed ha disposto l'esclusione dalla graduatoria dei controinteressati, condannando altresì l'amministrazione al pagamento delle spese di giustizia;
a tale sentenza di merito del T.A.R. veniva proposto presso consiglio di giustizia amministrativa competente ricorso in appello per la sospensiva della esecuzione sentenza di merito T.A.R. (sentenza peraltro contestata e messa in discussione nel ricorso eseguito proposto dal ministero dell'interno) atto a R.G. n. 1547/2009. Alla data di fissazione udienza del predetto ricorso per sospensiva e precisamente il 12 gennaio 2010, veniva effettuata rinuncia alla procedura da parte dell'Avvocatura dello, Stato ed in data 18 maggio 2010 è stata fissata l'udienza per il giudizio di merito al consiglio di giustizia amministrativa -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare, anche alla luce della imminente udienza di merito del consiglio di giustizia amministrativa competente che sicuramente non potrà che confermare la sentenza di merito del T.A.R. e le tre ordinanze sospensive effettuate dallo stesso consiglio di giustizia amministrativa;
se sia vero che la Procura della Repubblica di Barcellona abbia svolto indagini sul concorso di cui alla premessa e se sia vero che la Guardia di finanza di Milazzo abbia effettuato controlli presso il citato Comando dei vigili del fuoco e presso il medesimo ministero;
quali provvedimenti si adotteranno per il grave danno economico che lo Stato dovrà subire nel caso in cui la sentenza di merito del consiglio di giustizia amministrativa dovesse confermare la sentenza di merito del T.A.R. di Catania;
che iniziative adotterà nei confronti di quegli uffici che, ad avviso dell'interrogante, intendono sostituirsi alla magistratura affermando che le sentenze ed ordinanze dei tribunali sono generiche, incomplete e sostanzialmente ineseguibili.
(4-06870)