LO MONTE. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
si sta perpetrando una situazione di anomalia e di sperequazione sussistente a carico di un congruo numero di ex lavoratori del settore postelegrafonico;
la carenza di tutela riguarda quei lavoratori cessati dal servizio nell'arco di tempo che va dal 1
o gennaio 1994 fino al 1
o ottobre 1995, a cui, non sono stati estesi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei postelegrafonici stipulato il 26 novembre 1994;
l'articolo 65 di tale contratto ha, infatti, disatteso il principio della vigenza contrattuale in base al quale gli aumenti contrattuali corrisposti frazionatamente nell'arco del periodo di vigenza contrattuale devono essere attribuiti sul trattamento di quiescenza anche a coloro che siano cessati dal servizio anteriormente alla data di effettiva corresponsione dei benefici stessi, purché in servizio all'inizio dello stesso periodo di vigenza del contratto stesso;
si tenga presente, peraltro, che tale principio è stato affermato nella sentenza della Corte dei conti del 28 settembre 1994 avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
risulta quindi del tutto evidente un inspiegabile trattamento in pejus di questi lavoratori, anche in considerazione del fatto che per il periodo successivo (biennio 1996-1997) il suddetto principio della vigenza contrattuale ha trovato piena applicazione;
la questione nel corso degli anni ha dato luogo a vertenze sul piano giudiziario, sia in sede amministrativa che ordinaria, ma a tutt'oggi non ha ancora trovato adeguata soluzione sul piano legislativo, nonostante sia stata portata, anche all'attenzione del Parlamento -:
se i Ministri interrogati intendano assumere iniziative di carattere normativo tese a procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico, ricomprendente sia la buonuscita che la pensione, che tenga conto degli incrementi retributivi concessi successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito del periodo di vigenza del contratto così da ristabilire indispensabili condizioni di equità nei confronti di questi lavoratori, essendo doveroso riconoscere quanto loro dovuto di diritto. (4-04886)