ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03533

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 199 del 08/07/2009
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/07/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/07/2009
Stato iter:
21/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/05/2012
CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 17/02/2010

SOLLECITO IL 03/02/2011

SOLLECITO IL 14/10/2011

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/05/2012

CONCLUSO IL 21/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03533
presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
mercoledì 8 luglio 2009, seduta n.199

FOGLIARDI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, ha istituito un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e decollo degli aeromobili la cosiddetta «tassa rumore». L'accertamento, la riscossione e il versamento (come da decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434) era demandato alle stesse società di gestione degli scali aeroportuali che svolgevano pertanto la funzione di sostituto d'imposta;

dal 1o gennaio 2001 l'imposta erariale di cui sopra è stata sostituita dall'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

come risulta da una circolare dell'ENAC pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale riportante la legge 21 novembre 2000, n. 342 istitutiva dell'imposta regionale, il soggetto obbligato al pagamento è l'esercente dell'aeromobile (compagnia aerea). All'articolo 90, comma 4, si richiedeva un decreto al Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei Trasporti e della navigazione e quello dell'Ambiente per stabilire le modalità applicative dell'imposta. A quanto consta all'interrogante, il decreto è stato preparato dal Ministero delle finanze già dal maggio 2001 ed inviato agli uffici legislativi degli altri due ministeri senza, a tutt'oggi, aver avuto alcuna risposta;

pertanto, l'Aeroporto Catullo di Verona ha continuato (per quelle compagnie che non abbiano inviato comunicazione scritta di disapplicazione del tributo) a conteggiare e riscuotere l'imposta sino al 31 dicembre 2008, costituendo all'uopo uno specifico fondo vincolato, in attesa di ricevere precise istruzioni sulle modalità di trasmissione di tali somme agli Enti competenti per le relative assegnazione. In questa procedura la posizione del Valerio Catullo è dunque meramente di sostituto d'imposta -:

a che punto sia l'iter per stabilire le modalità applicative dell'imposta;

se i ministri siano a conoscenza del grave ritardo accumulato (8 anni dal decreto preparato dal Ministero delle finanze) e cosa intendano fare affinché gli Enti competenti possano godere quanto prima delle somme accantonate dall'aeroporto.(4-03533)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata lunedì 21 maggio 2012
nell'allegato B della seduta n. 635
All'Interrogazione 4-03533 presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, con la quale sono state richieste delucidazioni riguardanti l'applicazione degli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, il Dipartimento delle finanze ha evidenziato quanto segue.
Le richiamate norme, prevedendo l'introduzione di una imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, ne hanno anche stabilito gli elementi essenziali, quali il presupposto impositivo, il soggetto passivo, i casi di esenzione, le misure del tributo, i termini di pagamento, il sistema sanzionatorio, nonché la disciplina del contenzioso.
Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ritiene pleonastica l'emanazione del decreto ministeriale di cui al citato articolo 90, comma 4, della legge n. 342 del 2000, alla luce di quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione.
La lettera e), del comma secondo, dell'articolo 117, della Costituzione, prevede la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. Il successivo comma terzo, del medesimo articolo 117, dispone che sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; il comma sesto, dell'articolo 117, attribuisce, inoltre, alle regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente.
L'articolo 119 della Costituzione afferma che le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dall'analisi delle norme summenzionate, così come interpretate da costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, si evince che la disciplina sostanziale dei tributi definiti come regionali dalle singole leggi istitutive è riservata, alla competenza statale, mentre la loro attuazione può essere lasciata alle regioni nel pieno rispetto dei vincoli primari posti dal legislatore nazionale che, nel caso in esame, sono contenuti negli articoli 90 e seguenti della summenzionata legge n. 342 del 2000.
Allo stato, alcune regioni hanno già provveduto, in ossequio alla norma statale, a demandare ad un proprio regolamento la disciplina di dettaglio del tributo in parola. In proposito si possono citare gli esempi della regione Lazio che ha provveduto in tal senso con legge 28 aprile 2006, n. 4, nonché della regione Toscana che è intervenuta con la legge 19 dicembre 2003, n. 58.
Analoga risposta era stata fornita all'interrogazione parlamentare n. 4-08703 dell'onorevole Madia, nella seduta della Camera del 24 marzo 2011.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Vieri Ceriani.
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AEROPORTO DI VILLAFRANCA DI VERONA CATULLO

EUROVOC :

aereo

imposta ambientale

rumore