ZACCHERA. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», (Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5), prevede, all'articolo 4 - Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, comma 1, lettera b), la «costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale...; e, all'articolo 5 - Commissione regionale per l'impiego - che «La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b)...»;
a distanza di 11 anni dall'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in alcune regioni la sopracitata Commissione regionale permanente tripartita non risulta essere stata ancora costituita;
in tali regioni conseguentemente le Commissioni regionali per l'impiego (CRI), anziché essere soppresse, continuano ad operare in regime di prorogatio praticamente perpetua;
la mancata costituzione della Commissione regionale permanente tripartita preclude la possibilità di vedere partecipi delle politiche regionali in materia di mercato del lavoro le confederazioni rappresentative di importanti settori produttivi quali la cooperazione e l'artigianato ed inoltre le confederazioni non riconducibili alla triplice sindacale;
il regime di prorogatio perdurante dal 1998 in cui operano le Commissioni regionali per l'impiego - CRI di alcune Regioni suscita forti dubbi di legittimità -:
quali conseguenze ritenga che avrebbero eventuali ricorsi prodotti da soggetti interessati, datori di lavoro, lavoratori, associazioni sindacali e imprenditoriali, avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni regionali per l'impiego - CRI, ad esempio, in materia di approvazione delle liste dei lavoratori in mobilità e dunque se il Ministero non ritenga di doversi attivare in sede di conferenza Stato-Regioni per raggiungere un accordo affinché si proceda con urgenza alla costituzione della Commissione regionale permanente tripartita prevista dal decreto legislativo 469/1997, anche da parte delle Regioni ancora inadempienti. (4-00885)