ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02524

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 699 del 09/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 09/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/10/2012
Stato iter:
10/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 10/10/2012
Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2012

SVOLTO IL 10/10/2012

CONCLUSO IL 10/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02524
presentata da
ENZO RAISI
martedì 9 ottobre 2012, seduta n.699

RAISI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

a causa degli eventi sismici che hanno interessato, nel mese di maggio 2012, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 1o giugno 2012, ha disposto la sospensione, nei confronti dei contribuenti, persone fisiche e non, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;

il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, all'articolo 8, ha introdotto la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012 e «fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi»;

tali provvedimenti, a causa dei non pochi problemi di coordinamento tra le diverse disposizioni, hanno determinato seri dubbi interpretativi circa l'effettivo ambito applicativo della prevista regolarizzazione al 30 settembre 2012 (termine successivamente prorogato al 30 novembre 2012 dal decreto ministeriale del 24 agosto 2012);

con riferimento, in particolare, agli obblighi del sostituto d'imposta, non è risultato subito chiaro se la sospensione dovesse riguardare solo il versamento all'erario delle ritenute operate o anche l'effettuazione delle stesse all'atto del pagamento del compenso;

inoltre, mentre il decreto ministeriale del 1o giugno 2012 sembra prevedere che l'effettuazione delle ritenute sia sospeso fino al 30 settembre 2012 (salvo versare le ritenute, eventualmente, già effettuate), il decreto-legge n. 74 del 2012, invece, sembra affermare, in maniera indiretta, che, successivamente all'entrata in vigore dello stesso (7 giugno 2012), le ritenute debbano essere regolarmente effettuate e riversate all'erario: ciò ha, di fatto, determinato l'adozione, da parte dei sostituti d'imposta, di comportamenti non uniformi, con evidenti disparità di trattamento tra i diversi lavoratori;

l'Agenzia delle entrate, con comunicato del 16 agosto 2012, dopo aver chiarito innanzitutto che le indicazioni di carattere generale contenute nel decreto ministeriale del 1o giugno 2012 non sono influenzate dalle disposizioni di cui al successivo decreto-legge n. 74 del 2012, ha specificato che, «dal punto di vista oggettivo, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta», per cui questi ultimi sono comunque tenuti all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali ai propri lavoratori dipendenti, nei termini ordinari, salva la possibilità di regolarizzare entro il 30 novembre 2012;

sulla base di tale chiarimento, numerose aziende e datori di lavoro, per paura di incorrere nel pagamento di sanzioni e interessi, hanno provveduto tempestivamente a ripristinare, dal cedolino del mese di agosto 2012, le trattenute irpef e a procedere, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di settembre 2012, al recupero immediato, attraverso un'unica «trattenuta» in busta paga, dell'intero arretrato sospeso;

migliaia di lavoratori dipendenti si sono, così, trovati a percepire buste paga decisamente irrisorie, con riduzioni che, in molti casi, sono state anche superiori al 70 per cento (addirittura oltre il 10 per cento delle buste paghe hanno registrato un importo pari a zero);

tale situazione, che, di fatto, provoca un'evidente ed intollerabile disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, finisce con l'ostacolare ulteriormente la ripresa socio-economica di una vasta area geografica colpita da un evento naturale che ha duramente danneggiato un tessuto produttivo rilevante per l'intera economia nazionale;

va ricordato, tra l'altro, che, per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha interessato il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), nel disporre, all'articolo 33, comma 28, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a decorrere dal mese di gennaio 2012, ha introdotto un regime agevolato per il versamento da effettuare «senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo»; è stato, altresì, previsto, che «l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento»;

per evidenti ragioni di equità, sarebbe opportuno applicare ai cittadini-contribuenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dal sisma del mese di maggio 2012, lo stesso metodo di riscossione e di agevolazioni previste per i terremotati dell'Abruzzo;

nell'ultimo Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2012 sono state approvate alcune nuove disposizioni per il sisma di maggio 2012, prevedendo, in particolare, l'esclusione dall'applicazione per il 2012 e il 2013 delle norme di spending review, nonché l'ulteriore proroga del termine per il pagamento dei tributi al 16 dicembre 2012 (senza applicazione di sanzioni e interessi) -:

quali misure di competenza si intendano adottare al fine di venire incontro alle esigenze economiche di tutti quei lavoratori che si sono, di fatto, trovati con una busta paga pressoché azzerata, per effetto delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta, sulla base di un'interpretazione rigida del dettato normativo ed, in ogni caso, se non si ritenga necessario prorogare ulteriormente il termine finale del periodo di sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, almeno fino alla fine dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, nonché introdurre opportune misure normative volte a garantire un recupero graduale di quanto dovuto a seguito della prevista sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.(3-02524)