PERINA. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
- Per sapere - premesso che:
nella «riforma Fornero» (legge n. 92 del 2012, all'articolo 1, commi 34 e 35) vengono fissati alcuni obiettivi di principio rispetto alla normativa sui tirocini, che troveranno piena applicazione in seguito all'adozione in sede di Conferenza Stato-regioni di linee guida. Queste linee guida dovranno essere emesse entro e non oltre la metà di gennaio 2013;
in particolare, alla lettera d) del comma 34 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, si stabilisce il «riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta»;
al comma 36 dell'articolo 1 si specifica, poi, che «dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
dal combinato disposto dei commi 34, 35 e 36 risulta evidente il rischio di inapplicabilità delle prescrizioni relative al compenso di stagisti e tirocinanti/praticanti, per quanti svolgono la propria attività all'interno della pubblica amministrazione;
già l'Avvocatura dello Stato ha assunto ufficialmente questa posizione, dichiarandosi esonerata dal dover dar seguito alle previsioni normative sui compensi ai tirocinanti, in virtù dell'esigenza di non produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
pertanto, i laureati in giurisprudenza, che svolgono il tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense presso l'ufficio centrale e gli uffici territoriali dell'Avvocatura, non avranno diritto ad alcun rimborso;
anche la Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane, ha dichiarato in un recente comunicato le sue «perplessità» relativamente «all'effetto combinato del comma 34, lettera d), e del comma 36 dell'articolo 1 della cosiddetta riforma Fornero», concludendo che «le due prescrizioni rendono di fatto impossibile prevedere esperienze di formazione on the job nella pubblica amministrazione»;
è noto che l'attività di formazione dei laureati nella pubblica amministrazione non sfocia in una occupazione stabile presso gli uffici cui hanno prestato servizio;
è quantomeno inopportuno esonerare la pubblica amministrazione da obblighi che si impongono ai privati, in particolare conservando per i ministeri, le regioni e gli enti locali la possibilità di disporre del lavoro di stagisti e tirocinanti, sostanzialmente gratis;
è condivisibile il principio per cui è necessario non appesantire le casse dello Stato, ma è assolutamente prioritario riconoscere il diritto ad un'adeguata remunerazione a coloro i quali svolgono la propria attività di stage o tirocinio nella pubblica amministrazione -:
se non si ritenga opportuno intervenire, anche con misure di carattere normativo, al fine di chiarire il portato applicativo delle disposizioni di cui in premessa e garantire, in ogni caso, l'effettiva tutela del diritto ad ottenere un giusto ed equo compenso per l'attività formativa svolta anche nell'ambito della pubblica amministrazione. (3-02423)