ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02203

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 619 del 11/04/2012
Firmatari
Primo firmatario: LO PRESTI ANTONINO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 10/04/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/04/2012
Stato iter:
11/04/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/04/2012
Resoconto LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 11/04/2012
Resoconto GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
REPLICA 11/04/2012
Resoconto LO PRESTI ANTONINO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/04/2012

SVOLTO IL 11/04/2012

CONCLUSO IL 11/04/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02203
presentata da
ANTONINO LO PRESTI
mercoledì 11 aprile 2012, seduta n.619

LO PRESTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

negli ultimi mesi sono in atto presso diversi uffici del giudice di pace in tutto il territorio nazionale ispezioni ministeriali finalizzate alla richiesta di restituzione delle somme versate a tali magistrati onorari ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge n. 374 del 1991;

tale norma prevede espressamente la corresponsione di «un'indennità mensile pari ad euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto»;

la circolare ministeriale del 15 marzo 2006, in materia di «Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia», interpreta la norma nel senso che tale «indennità forfettaria mensile» debba essere corrisposta in considerazione dell'effettivo lavoro svolto dal magistrato, consistente nell'emissione di provvedimenti di natura giurisdizionale, nella redazione di sentenze, previo il necessario studio e l'insopprimibile necessità di aggiornamento, sul presupposto che il giudice di pace, al pari di quanto avviene per i magistrati ordinari, svolge il suo lavoro non esclusivamente in udienza o con l'emissione di soli provvedimenti, ma anche attraverso il compimento di tutte le attività prodromiche e/o funzionali al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, non ultimo l'acquisto degli strumenti necessari per tale esercizio (riviste giuridiche specializzate, personal computer, abbonamento a banche dati, cancelleria, codici aggiornati ed altro);

la corresponsione delle somme contestate non è, pertanto, in alcun modo legata all'effettiva presenza quotidiana del giudice presso l'ufficio, ma è, invece, connessa alla «necessità di garantire ai giudici di pace - così come si legge nella citata circolare - un'adeguata remunerazione per l'esercizio di una funzione di così alto prestigio e responsabilità quale quella giurisdizionale»;

la circolare ministeriale precisa, infatti, al riguardo che l'unico limite posto dall'articolo 11, comma 3, è dato dall'effettivo servizio svolto. «Ora, con quest'ultima espressione, la legge intende evitare soltanto che l'indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi: quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora chiamato ad esercitarla in concreto, o quando sia assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore (...) in ogni altro caso, e dunque anche quando il giudice di pace non celebri udienza o non emetta provvedimenti o non si trovi presente nei locali dell'ufficio giudiziario cui è assegnato, ma sia formalmente in servizio, l'indennità mensile deve essere a lui corrisposta (...) i giudici di pace sono infatti in servizio - come si legge nella citata circolare - non soltanto quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio»;

la richiesta di restituzione di tali somme - come se le stesse fossero state percepite illegittimamente e non sulla base di una norma di legge - sta avvenendo in forma retroattiva attraverso specifici provvedimenti adottati dai singoli ispettori ovvero sulla base di mere comunicazioni verbali nelle varie sedi degli uffici, senza, peraltro, rispettare la normativa che limita il prelievo forzoso ad un quinto dello stipendio/indennità;

tali somme sono già state in molti casi decurtate dalle altre indennità spettanti ai giudici di pace e tale modo di procedere sta dando luogo ad un notevole contenzioso;

si evidenzia, inoltre, che tutti gli importi delle indennità previste per il giudice di pace non sono mai state oggetto di rivalutazione, pur essendo soggette a ritenute d'acconto a titolo irpef -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti intenda assumere al riguardo. (3-02203)