ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01812

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 517 del 13/09/2011
Abbinamenti
Atto 3/01818 abbinato in data 11/10/2011
Atto 3/01843 abbinato in data 11/10/2011
Atto 2/01222 abbinato in data 11/10/2011
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 13/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/09/2011
SISTO FRANCESCO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 13/09/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 13/09/2011
Stato iter:
11/10/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2011
Resoconto ALBERTI CASELLATI MARIA ELISABETTA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/10/2011
Resoconto COSTA ENRICO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 11/10/2011

DISCUSSIONE IL 11/10/2011

SVOLTO IL 11/10/2011

CONCLUSO IL 11/10/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01812
presentata da
ENRICO COSTA
martedì 13 settembre 2011, seduta n.517

COSTA, CONTENTO e SISTO. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

come noto, la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli sta svolgendo indagini in relazione ad un episodio di ritenuta estorsione ai danni del Presidente del Consiglio; nelle ultime ore, si sono verificati alcuni episodi che destano sconcerto;

le agenzie di stampa hanno riportato le dichiarazioni rese dal procuratore capo di Napoli Lepore alla trasmissione «24 mattino», su radio 24; tra di esse meritano, a parere degli interroganti, di essere citate integralmente le seguenti: «la memoria difensiva non basta, perché è una versione unilaterale, vanno fatte le domande e ci sono fatti specifici da contestare...»; «Berlusconi è parte lesa, non indagato. Naturalmente se lui desse una versione che contrasta con alcuni elementi obiettivi che abbiamo a disposizione, allora bisogna che una delle due posizioni prevalga sull'altra»;

a ciò si aggiunga che, stando alle rivelazioni dei mezzi di informazione i sostituti procuratori incaricati dell'inchiesta - in vista dell'audizione del Presidente del Consiglio - avrebbero proceduto all'assunzione di informazioni nei confronti dei difensori di un indagato, i quali risulterebbero essere stati obbligati a rispondere in quanto «sollevati» dal segreto professionale - pur opposto - in virtù di un decreto adottato dalla stessa procura e tanto benché a norma dell'articolo 200 del codice di rito penale solo il giudice può ordinare, svolti i necessari accertamenti, che il testimone/avvocato deponga, allorché abbia motivo di dubitare della fondatezza della dichiarazione di volersi avvalere del segreto professionale;

se quest'ultima circostanza risultasse confermata, ci si troverebbe di fronte, a parere degli interroganti, ad una palese violazione del diritto di difesa finalizzata a raccogliere, travolgendo le regole processuali, ma in sintonia con le dichiarazioni del procuratore capo di Napoli, «fatti specifici da contestare» alla vittima del reato rendendo lecito il dubbio che in concreto le indagini siano orientate contro il Presidente del Consiglio -:

se, alla luce delle circostanze indicate, non ritenga opportuno disporre un'ispezione presso i competenti uffici giudiziari al fine di verificare l'accaduto e di accertare eventuali responsabilità.
(3-01812)