ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01726

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 493 del 29/06/2011
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 29/06/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 29/06/2011
Stato iter:
11/10/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2011
Resoconto MANTOVANO ALFREDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 11/10/2011
Resoconto ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/10/2011

SVOLTO IL 11/10/2011

CONCLUSO IL 11/10/2011

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01726
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
mercoledì 29 giugno 2011, seduta n.493

ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

sono giunte all'interrogante alcune segnalazioni relative a determinate questure, in particolare del Nord del Paese, che concederebbero licenze in materia di armi, in particolare licenze di porto armi per tiro a volo e per caccia, in favore di cittadini extracomunitari regolarmente immigrati in Italia, soprattutto a quelli di provenienza mediorientale;

al riguardo si fa presente cheil regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, non prevedono il rilascio di licenze di pubblica sicurezza, in particolare quelle in materia di armi, a cittadini stranieri, tranne che per i richiedenti appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, per i quali l'articolo 61 del predetto regolamento d'esecuzione di cui al regio decreto n. 635 del 1940 e, successive modificazioni, dispone che per tali cittadini la licenza per il porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui egli ha la sua residenza, o il domicilio;

le uniche eccezioni a tali limitazioni sono disposte, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministro dell'interno o, su sua delega, al prefetto della provincia di confine, la possibilità di autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa. Ma tale autorizzazione deve essere limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate e purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità. Inoltre, la predetta autorizzazione può essere rilasciata anche agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato. Ad ogni modo, i soggetti in tal senso autorizzati, possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa;

appare all'interrogante giustamente prudenziale e condivisibile non rilasciare licenze a cittadini extracomunitari immigrati in Italia che possiedono valori, usi e sensibilità differenti da quelle delle popolazioni interne, soprattutto quando essi provengono da culture che attribuiscono una diversa considerazione alla famiglia ed alla donna e presso cui condotte criminose considerate gravissime nel mondo occidentale, come il maltrattamento del coniuge, per essi non hanno addirittura la natura di reato -:

se sia a conoscenza di casi di rilascio di licenze di pubblica sicurezza, segnatamente in materia di armi, in favore di extracomunitari regolarmente immigrati in Italia e se più in generale abbia fornito specifiche disposizioni alle questure in merito ai procedimenti di valutazione dei richiedenti;

in caso fossero riscontrati rilasci di licenze ad immigrati extracomunitari, soprattutto nei tempi recenti, quali siano stati gli accertamenti effettuati nei confronti dei richiedenti e se tali accertamenti siano stati estesi anche ai Paesi di relativa provenienza ed ove fossero stati riscontrati pareri favorevoli dalle autorità di tali Paesi, segnatamente quelli mediorientali asiatici o africani formalmente aderenti alla struttura dell'Interpol, tali assensi siano da valutarsi allo stesso modo di quelli forniti dai paritetici organi di polizia degli Stati occidentali;

se risulti che negli ultimi tempi si stia procedendo in maniera generalizzata, da parte di determinate prefetture, al diniego del rinnovo delle licenze di porto d'arma, anche quando non ricorrono i casi di cui agli articoli 11 e 43 del regio decreto n. 773 del 1931. (3-01726)